Sentenza del 19/05/2016 n. 409 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - invito al pagamento - atto impugnabile - esclusione - ricorso - inammissibilità - conseguenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'invito al pagamento del contributo unificato, disciplinato dall'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che fosse un atto impositivo autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La questione riguardava quindi la natura dell'invito e la sua immediata impugnabilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'invito al pagamento, pur contenendo elementi tipici degli atti impositivi, non costituisce un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. Esso rappresenta uno strumento preliminare volto a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione e correggere eventuali errori senza ulteriori oneri. La tutela giurisdizionale resta comunque garantita, poiché l'eventuale successiva iscrizione a ruolo potrà essere contestata mediante l'impugnazione degli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico in materia di spese di giustizia
Disciplina l'invito al pagamento del contributo unificato e lo configura come una richiesta preliminare, anteriore all'eventuale iscrizione a ruolo.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. L'invito al pagamento del contributo unificato non rientra nell'elenco e non è quindi immediatamente impugnabile.
Massime di principio
- Un atto amministrativo non è automaticamente impugnabile solo perché contiene una richiesta di pagamento o elementi tipici di un atto impositivo: occorre verificare se rientra tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dalla legge.
- Gli atti preliminari o sollecitatori, destinati a consentire una regolarizzazione spontanea prima dell'iscrizione a ruolo, normalmente non sono immediatamente impugnabili se non producono una lesione definitiva e attuale.
- Quando l'amministrazione preannuncia l'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento, la contestazione può essere proposta contro il successivo atto autonomamente impugnabile, senza che ciò comporti una perdita della tutela giurisdizionale.
- Un ricorso presentato contro un atto non autonomamente impugnabile può essere dichiarato inammissibile, anche se l'atto contiene una pretesa economica dettagliata.
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