Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/05/2016 n. 600 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Riscossione - Cartella di pagamento - Accertamento ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 - Omesso contraddittorio preventivo - invalidità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima per omessa comunicazione preventiva dell'irregolarità. Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per ogni iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione automatizzata della dichiarazione, ma lo diventa quando emergono incertezze su elementi rilevanti. In presenza di tali presupposti, la mancata notifica della comunicazione di irregolarità comporta l'invalidità della cartella.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento derivante da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non gli fosse stata previamente notificata la comunicazione di irregolarità. Tale comunicazione era necessaria poiché dal controllo risultava un esito diverso da quello indicato nella dichiarazione e sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della stessa. L'omissione avrebbe violato sia l'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sia l'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, che impone il contraddittorio preventivo nei casi previsti.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    La comunicazione deve essere effettuata quando, a seguito del controllo automatizzato, emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione".

    La norma impone all'Amministrazione di comunicare al contribuente le irregolarità risultanti dal controllo automatizzato quando l'esito del controllo differisce dai dati dichiarati, consentendo al contribuente di fornire chiarimenti o correggere eventuali errori prima dell'iscrizione a ruolo.

  • Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000

    Il contraddittorio preventivo è richiesto non per ogni liquidazione automatizzata, ma quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La sua omissione, in tali casi, rende illegittima la successiva cartella di pagamento.

Massime di principio

  • La comunicazione di irregolarità non è necessaria in ogni caso di controllo automatizzato, ma è obbligatoria quando il controllo produce un risultato diverso da quello dichiarato o comporta valutazioni su aspetti rilevanti e incerti.
  • Prima dell'iscrizione a ruolo, il contribuente deve poter conoscere l'irregolarità e presentare chiarimenti quando la posizione non è meramente matematica o completamente automatica.
  • L'omessa comunicazione preventiva, ove prescritta, può determinare l'illegittimità della cartella di pagamento, anche se il tributo in astratto risulta dovuto.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia la natura del controllo effettuato sia l'esistenza di effettive incertezze dichiarative: quanto più il recupero richiede una valutazione dell'Amministrazione, tanto più rilevante è l'obbligo di contraddittorio preventivo.
  • Se invece la cartella deriva da una semplice operazione aritmetica interamente automatizzata, senza margini di incertezza o valutazione, l'omessa comunicazione potrebbe non comportare automaticamente l'invalidità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.