Sentenza del 19/05/2016 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Contenzioso - legittimazione attiva - società cancellata: non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di maggiori dazi doganali pagati nel 2004 per l'importazione di apparecchi "home cinema", ritenuti dalla società erroneamente classificati alla voce doganale NC 8521 9000 anziché NC 8543 89 95. Dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per un vizio motivazionale della precedente sentenza favorevole alla società, il liquidatore ha riassunto il giudizio. L'Agenzia delle Dogane ha eccepito l'inammissibilità della riassunzione perché la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese ed era quindi estinta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Dogane e ha dichiarato inammissibili i ricorsi in riassunzione. Ha ritenuto che, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la società si fosse immediatamente estinta e non potesse più agire in giudizio né conferire deleghe al proprio ex liquidatore. Eventuali diritti e beni residui possono trasferirsi ai soci, ma il liquidatore avrebbe potuto agire solo eventualmente in nome e per delega dei soci, non quale rappresentante della società estinta. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne produce l'immediata estinzione.
La cancellazione determina l'estinzione della società indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora pendenti; dopo tale momento la società non ha più capacità o legittimazione processuale.
Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, dopo la cancellazione, i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione possono trasferirsi ai soci. Non si trasferiscono automaticamente, invece, le mere pretese o i diritti di credito incerti o illiquidi; in ogni caso l'ex liquidatore non può proseguire il giudizio in nome della società estinta.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese comporta la sua estinzione immediata, anche se esistono debiti, crediti o giudizi ancora pendenti.
- Dopo la cancellazione, il liquidatore non può iniziare, riassumere o proseguire un giudizio dichiarando di agire quale rappresentante della società estinta.
- Per i diritti patrimoniali residui occorre verificare se si siano trasferiti ai soci; l'eventuale prosecuzione del giudizio deve essere compiuta dai soggetti legittimati, eventualmente in nome e per delega dei soci, non dalla società ormai cancellata.
- Una delega assembleare che attribuisca al liquidatore il potere di agire anche dopo l'estinzione non mantiene in vita la società e non conferisce al liquidatore la legittimazione processuale che la società ha perduto.
- In casi analoghi è essenziale verificare la data di cancellazione della società e indicare correttamente nel processo i soggetti subentrati nella titolarità del diritto, altrimenti l'azione o la riassunzione può essere dichiarata inammissibile o improcedibile.
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