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Sentenza

Sentenza del 19/05/2016 n. 924 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Presunzione di riferibilità al contribuente del conto corrente bancario intestato al coniuge - Legittimità - Sussiste - Necessità che sia allegata all'avviso di accertamento l'autorizzazione alle indagini bancarie - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le movimentazioni bancarie rilevate su un conto intestato al coniuge non potessero essere automaticamente attribuite a lui e che l’avviso di accertamento fosse illegittimo perché non corredato dalla preventiva autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie. La questione riguardava quindi sia la presunzione di riferibilità al contribuente delle operazioni bancarie del coniuge, sia l’eventuale obbligo dell’Amministrazione di allegare tale autorizzazione all’avviso.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la presunzione secondo cui le operazioni effettuate sul conto corrente intestato al coniuge possono essere riferite al contribuente accertato, poiché il rapporto familiare costituisce un elemento idoneo a giustificare tale collegamento e comporta lo spostamento sul contribuente dell’onere di fornire una prova contraria specifica. È stato inoltre affermato che nessuna disposizione di legge impone di allegare all’avviso di accertamento l’autorizzazione preventiva alle indagini bancarie.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza 20 gennaio 2016, n. 927

    Le presunzioni operate relative al conto corrente intestato al coniuge sono pienamente legittime poiché il rapporto familiare è sufficiente a giustificare, con spostamento dell’onere della prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei familiari.

    Le movimentazioni bancarie presenti sui conti dei familiari, in particolare del coniuge, possono essere utilizzate nell’accertamento nei confronti del contribuente quando il legame familiare rende plausibile la riferibilità delle operazioni. Il contribuente deve fornire una prova analitica e concreta della diversa titolarità sostanziale delle somme o dell’estraneità delle operazioni alla propria attività.

  • Disciplina delle indagini bancarie e dell’avviso di accertamento

    Non è previsto un obbligo generale di allegare all’avviso di accertamento l’autorizzazione preventiva che ha consentito lo svolgimento delle indagini bancarie. La mancata allegazione, di per sé, non determina quindi l’illegittimità dell’atto.

Massime di principio

  • In presenza di un rapporto familiare stretto, le movimentazioni bancarie del coniuge o di altri familiari possono essere utilizzate come elementi presuntivi nell’accertamento fiscale, anche se il conto non è formalmente intestato al contribuente.
  • La presunzione non è necessariamente definitiva: il contribuente può superarla dimostrando in modo puntuale l’origine delle somme, la titolarità effettiva del conto e l’estraneità delle singole operazioni alla propria attività o ai propri redditi.
  • La contestazione generica della riferibilità del conto non è normalmente sufficiente; occorre fornire giustificazioni documentali e analitiche per ciascuna movimentazione rilevante.
  • L’assenza dell’autorizzazione alle indagini bancarie tra gli allegati all’avviso non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento, salvo che venga dimostrata una specifica violazione normativa o una concreta lesione del diritto di difesa.
  • L’Amministrazione deve comunque fondare l’accertamento su elementi idonei e il contribuente conserva la possibilità di contestare, in concreto, la riferibilità delle operazioni e la corretta quantificazione dei maggiori redditi.

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