Sentenza del 19/05/2016 n. 923 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Determinazione del valore degli immobili per comparazione - Necessità di allegazione dell'atto utilizzato per la comparazione - Sussiste - Perizia dell'Agenzia del Territorio - Necessità che vengano esposti tutti gli elementi di valutazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della rettifica del valore dell’immobile perché l’Amministrazione aveva utilizzato come termine di comparazione un altro atto senza allegarlo alla rettifica né riprodurne il contenuto essenziale. È stata inoltre contestata l’insufficienza della perizia dell’Agenzia del Territorio, qualora priva degli elementi concreti necessari a comprendere il percorso logico e giuridico seguito per determinare il maggior valore.
La decisione
La rettifica deve ritenersi nulla quando l’atto utilizzato per la comparazione non è allegato e il suo contenuto essenziale non è riportato nella motivazione, poiché ciò impedisce al contribuente di conoscere e contestare adeguatamente i presupposti della pretesa. Anche la perizia dell’Agenzia del Territorio deve esporre in modo concreto tutti gli elementi di valutazione utilizzati; una motivazione generica o meramente conclusiva non è sufficiente.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L’atto richiamato nella motivazione deve essere allegato, salvo che il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell’atto notificato, così da consentire al contribuente di conoscere pienamente i presupposti della rettifica.
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati in modo effettivo e comprensibile, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione determina il valore di un immobile mediante comparazione con altri atti, deve allegare l’atto comparativo oppure riportarne nella motivazione il contenuto essenziale.
- Il contribuente deve poter verificare le caratteristiche dell’immobile comparato e la loro effettiva omogeneità con il bene oggetto di rettifica.
- Una perizia tecnica non è sufficiente se si limita a indicare un valore finale: deve illustrare dati, parametri, caratteristiche degli immobili e procedimento valutativo adottato.
- La mancata conoscibilità degli elementi essenziali della comparazione o della perizia può comportare la nullità dell’atto per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia l’allegazione o la riproduzione dell’atto comparativo sia la concretezza e completezza della motivazione tecnica.
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