Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1853/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani limitatamente al capo relativo al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto una somma a titolo di carta docente e aveva liquidato le spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva eseguito il capo concernente l’accreditamento della somma relativa alla carta docente, insistendo soltanto per il pagamento delle spese processuali. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di legittimazione attiva della ricorrente a chiedere l’esecuzione del capo relativo alle spese distratte in favore del difensore antistatario, ritenendo la questione potenzialmente decisiva per la definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha rilevato d’ufficio la questione della legittimazione attiva della ricorrente a ottenere l’esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha riservato ogni decisione e ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore, per il deposito di memorie sulla questione. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti e di riconvocare la camera di consiglio dopo la scadenza del termine.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuali memorie difensive sulla questione

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve instaurare il contraddittorio su tale questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione a chiedere l’esecuzione del capo relativo alle spese di lite deve essere verificata alla luce della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; la distrazione può rendere potenzialmente decisiva la questione della legittimazione del cliente a pretendere direttamente l’esecuzione di tale capo.
  • Se il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione di legittimazione potenzialmente decisiva e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.