Ordinanza n. 1853/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani limitatamente al capo relativo al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto una somma a titolo di carta docente e aveva liquidato le spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva eseguito il capo concernente l’accreditamento della somma relativa alla carta docente, insistendo soltanto per il pagamento delle spese processuali. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di legittimazione attiva della ricorrente a chiedere l’esecuzione del capo relativo alle spese distratte in favore del difensore antistatario, ritenendo la questione potenzialmente decisiva per la definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha rilevato d’ufficio la questione della legittimazione attiva della ricorrente a ottenere l’esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha riservato ogni decisione e ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore, per il deposito di memorie sulla questione. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti e di riconvocare la camera di consiglio dopo la scadenza del termine.
Norme richiamate
eventuali memorie difensive sulla questione
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve instaurare il contraddittorio su tale questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione a chiedere l’esecuzione del capo relativo alle spese di lite deve essere verificata alla luce della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; la distrazione può rendere potenzialmente decisiva la questione della legittimazione del cliente a pretendere direttamente l’esecuzione di tale capo.
- Se il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione di legittimazione potenzialmente decisiva e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
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