Cassazione Penale, Sentenza n. 1734/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 15/04/2024 (pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). Il motivo concreto era la denuncia di motivazione apparente/omessa motivazione circa la misura di confisca (disposta d'ufficio e non oggetto dell'accordo di patteggiamento). I ricorrenti contestavano che la Corte di Cassazione avesse erroneamente ritenuto che il ricorso mirasse all'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) e che, perciò, lo avesse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis c.p.p.; i ricorrenti inoltre lamentavano che la decisione fosse stata adottata de plano, senza possibilità di replica della difesa sull'ammissibilità.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.), ritenendo sussistente un errore di percezione da parte della Corte di Cassazione che aveva omesso di decidere sul motivo proposto. I giudici hanno esaminato il merito e hanno rilevato che la motivazione del Tribunale di Lucca circa la confisca non soddisfaceva l'obbligo motivazionale: la sentenza si limitava a disporre la confisca del denaro e del motoveicolo senza specificare il tipo di confisca né spiegare la correlazione diretta tra cosa e reato né le ragioni per ritenere inattendibili eventuali giustificazioni sulla provenienza. Per tali ragioni la sentenza del Tribunale è stata annullata limitatamente alla confisca e rinviata al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto; è stata inoltre revocata l'ordinanza della Corte di Cassazione del 11/07/2024.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Disciplina il rimedio per l'errore di fatto: l'errore percettivo della Corte che incide sul processo decisionale può giustificare il ricorso straordinario; va distinto dall'errore di giudizio valutativo, non sindacabile con tale rimedio.
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento: la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 conserva particolarità che incidono sul contenuto della motivazione ma non esonerano il giudice dall'obbligo di motivare specificamente la confisca.
art. 240 c.p.
Regola le ipotesi di confisca previste dal codice penale; dopo la L. 12/06/2003 n.134 l'applicabilità della confisca in sede di patteggiamento è stata estesa alle fattispecie dell'art.240 c.p., anche oltre i casi di confisca obbligatoria.
L. 12 giugno 2003, n. 134
Ha esteso l'applicabilità della confisca in sede di patteggiamento alle ipotesi previste dall'art.240 c.p., ampliando i casi in cui il giudice può disporre la confisca.
art. 129 c.p.p.
Norma che disciplina le cause di proscioglimento; la Corte di Cassazione aveva ritenuto erroneamente che il ricorso riguardasse l'omessa motivazione su dette cause, circostanza che ha determinato il vizio di percezione.
art. 448, comma 1-bis c.p.p.
Limita talune impugnazioni contro il patteggiamento (in particolare, rendendo non proponibili alcune questioni), ma nel caso concreto non poteva essere invocata per escludere il sindacato sulla confisca disposta d'ufficio quando il motivo di impugnazione era specifico e diverso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è proponibile quando la Corte di Cassazione commette un errore percettivo/di svista nella lettura degli atti che ha effettivamente inciso sulla decisione, ma non è idoneo a correggere valutazioni meramente discrezionali.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice resta obbligato a motivare la decisione sulla confisca: la motivazione deve indicare il tipo di confisca disposta e spiegare la correlazione tra bene e reato o il motivo per cui le giustificazioni sulla provenienza non appaiono credibili.
- La confisca disposta d'ufficio nel quadro di un patteggiamento richiede una motivazione adeguata anche se l'accordo tra le parti non la prevedeva; l'omessa o generica motivazione può determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio.
- Se la Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per aver equivocato la natura del motivo (es.: confisca vs. cause di proscioglimento), tale errore può costituire un errore di fatto rimediabile mediante ricorso straordinario.
- Non ogni critica alla motivazione è sindacabile con il rimedio per errore di fatto: bisogna distinguere tra errore percettivo (ammissibile) ed errori valutativi o di apprezzamento delle prove (non ammessi con tale rimedio).
- Quando un vizio di motivazione è rilevato, il rimedio più probabile è l'annullamento limitato della parte di sentenza in cui manca la motivazione, con rinvio al giudice di merito (spesso in diversa composizione) per colmare il vuoto motivazionale.
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