Ordinanza n. 3326/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 22954 del 2025, favorevole al ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 22954 del 2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il testo non specifica i singoli motivi d’appello né l’oggetto sostanziale della controversia definita in primo grado. L’appellato si è costituito; un’ulteriore parte indicata come controinteressata non si è costituita.
La decisione
Il Consiglio di Stato, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi d’appello richiedano un approfondimento riservato al giudizio di merito. Ha tuttavia considerato adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari del Ministero mediante la sollecita definizione del giudizio, senza disporre una sospensione ordinaria dell’efficacia della sentenza. Ha quindi accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando i motivi di gravame richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può evitare una decisione cautelare sostanziale e tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione dell’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata, quando tale definizione ravvicinata assicuri una tutela cautelare adeguata.
Come è indicizzato
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