Sentenza n. 187/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 8415 del 29 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato due sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni della disciplina sulla programmazione audiovisiva a tutela dei minori
Esito
Favorevole al resistente (operatore audiovisivo)
Prevale il privato
La controversia
L’Autorità ha impugnato la sentenza del TAR deducendo error in judicando, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981. Secondo l’appellante, le programmazioni differenziate trasmesse nei bacini territoriali di Verona e Padova sarebbero state riconducibili a due distinte emittenti, con marchi e palinsesti diversi, sicché sarebbe stata legittima l’irrogazione di due autonome sanzioni. La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado: violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, della delibera AGCOM n. 410/14/CONS, della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost.; nullità o inefficacia derivata dei provvedimenti; violazione dei principi di economicità, buon andamento e giusto procedimento; violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 177/2005; errore di fatto e di diritto, travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà; eccessiva gravosità delle sanzioni e contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Autorità e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto non contestato efficacemente che la società appellata fosse titolare del palinsesto associato all’LCN 11 e che avesse effettuato una programmazione differenziata tra diversi bacini territoriali, facoltà prevista, ratione temporis, dall’art. 26 del d.lgs. n. 177/2005. La mera differenziazione parziale della programmazione territoriale non dimostra l’esistenza di due emittenti autonome, potendo il palinsesto restare unitario e la diffusione essere riferibile all’unico soggetto titolare dell’autorizzazione. Ne consegue che la duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni nei confronti dello stesso soggetto, per condotte inserite nell’ambito dell’unica attività di diffusione televisiva, è illegittima per violazione del principio di imputazione soggettiva della condotta sancito dall’art. 3 della legge n. 689/1981. Il rigetto dell’appello ha reso superfluo l’esame dei motivi riproposti dalla società ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Le spese del giudizio di appello sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3 l. 689/1981
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Il principio di responsabilità personale impone di imputare la condotta sanzionata al soggetto che l’ha effettivamente posta in essere e impedisce di duplicare procedimenti e sanzioni nei confronti dello stesso soggetto solo perché l’attività illecita è articolata in differenti ambiti territoriali.
art. 26 d.lgs. 177/2005
Le emittenti radiotelevisive analogiche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliere in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione.
La programmazione differenziata per aree territoriali può costituire una modalità di esercizio dell’attività dell’unica emittente autorizzata e non dimostra, di per sé, l’esistenza di emittenti diverse.
art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. 177/2005
Le disposizioni, relative alla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, costituivano la base sostanziale delle sanzioni, ma la loro concreta violazione non è stata esaminata in appello, essendo stata ritenuta dirimente l’illegittimità della duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Il rigetto dell’appello principale ha escluso la necessità di esaminare i motivi riproposti dall’appellata, già assorbiti in primo grado.
Massime di principio
- La differenziazione territoriale della programmazione audiovisiva, quando consentita dalla disciplina di settore, non dimostra di per sé l’esistenza di emittenti autonome: occorre verificare quale soggetto sia titolare dell’autorizzazione e imputare a tale soggetto l’attività di diffusione.
- Quando più condotte illecite sono riconducibili all’unico soggetto titolare dell’autorizzazione e sono espressione di un’unica attività di diffusione, la pubblica amministrazione non può duplicare procedimenti e sanzioni soltanto perché le condotte si sono svolte in diversi bacini territoriali; deve considerare unitariamente il soggetto responsabile, ferma la possibilità di valorizzare le singole violazioni nella determinazione della sanzione.
- Il principio di responsabilità personale degli illeciti amministrativi richiede una corretta imputazione soggettiva della condotta e impedisce di trattare come soggetti distinti articolazioni territoriali o palinsesti differenziati che, in concreto, fanno capo a un unico operatore autorizzato.
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