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Sentenza

Sentenza n. 1658/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato su quattro condanne penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il diniego della Questura relativo all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha dedotto di risiedere in Italia da lungo tempo, di lavorare stabilmente, di avere una dimora e due figli minori nati e integrati in Italia. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Il ricorrente ha sostenuto che due delle quattro condanne poste a fondamento del diniego sarebbero riferibili al fratello e che le altre due, risalenti e già espiate, non sarebbero ostative ai sensi dell’art. 380 c.p.p. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione della condotta successiva, dell’inserimento lavorativo e dei legami familiari, nonché la mancata ponderazione tra sicurezza pubblica e tutela dell’unità familiare e dell’integrazione sociale. Il secondo motivo deduce la violazione del legittimo affidamento, assumendo che i precedenti permessi di soggiorno, rilasciati nel corso di circa vent’anni secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbero consolidato la sua posizione personale, lavorativa e familiare in Italia. La Questura ha contestato tali deduzioni, producendo il certificato del casellario giudiziale richiesto d’ufficio, identificato mediante il medesimo codice fiscale del ricorrente, dal quale risultavano tutte le condanne indicate nel diniego, comprese quelle per rapina, tentata violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale. Ha inoltre segnalato l’esistenza di un alias del ricorrente negli archivi di polizia e precisato che il primo permesso era stato rilasciato soltanto nel 2019, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale per i minorenni. È stato altresì rilevato che il preavviso di rigetto era stato regolarmente comunicato e non era stato seguito da osservazioni o documenti del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre oneri e accessori se dovuti. Quanto al primo motivo, il giudice ha ritenuto non dimostrato l’errore di persona. Il certificato del casellario giudiziale prodotto dalla Questura identificava univocamente il ricorrente attraverso il codice fiscale e riportava tutte le condanne indicate nel provvedimento impugnato. Il certificato prodotto dal ricorrente, recante la dicitura "NULLA", presentava invece un nome leggermente diverso e non conteneva il codice fiscale, sicché non offriva una sicura identificazione del soggetto. Anche l’esistenza di un alias del ricorrente, non specificamente contestata, corroborava la correttezza dell’istruttoria amministrativa. Il TAR ha poi affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, la condanna per uno dei reati indicati dalla legge, inclusi quelli previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., costituisce motivo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e riduce i margini di discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale. Pur riconoscendo che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, i legami familiari impongono una valutazione comparativa tra tutela dell’unità familiare e sicurezza pubblica, il giudice ha ritenuto che, in presenza di reati particolarmente gravi come rapina e tentata violenza sessuale, la ponderazione compiuta dalla Questura fosse logica e ragionevole e conducesse alla prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la sussistenza di un affidamento tutelabile, poiché il primo permesso di soggiorno risultava rilasciato soltanto nel 2019 e non emergeva una lunga e consolidata posizione di regolarità del soggiorno. La precedente concessione di titoli di soggiorno non impedisce inoltre il successivo diniego quando vengano accertate o correttamente valutate circostanze ostative preesistenti, non conosciute compiutamente dall’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La presenza di condanne per i reati particolarmente gravi richiamati dalla norma costituisce presupposto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno deve essere rifiutato o revocato quando ricorrano le condizioni ostative previste dalla disciplina, comprese le condanne per i reati richiamati dall’art. 4, comma 3.

  • art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.

    I delitti previsti dalla disposizione rientrano tra quelli che, secondo il giudice, possono determinare l’automatica ostatività al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato ritenuto regolarmente comunicato; il ricorrente non ha presentato memorie o documenti.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il principio del legittimo affidamento non tutela la posizione dello straniero quando il titolo precedente sia stato rilasciato senza una completa conoscenza di circostanze ostative preesistenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali relativi alle condanne penali.

Massime di principio

  • La condanna per uno dei reati ostativi richiamati dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, inclusi i delitti previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., costituisce di regola motivo sufficiente per negare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, lasciando all’amministrazione margini particolarmente ridotti nella valutazione della pericolosità sociale.
  • Quando lo straniero contesta l’attribuzione personale delle condanne, l’amministrazione assolve l’onere istruttorio se verifica l’identità dell’interessato mediante elementi univoci, come il codice fiscale e i dati del casellario giudiziale; un certificato recante generalità differenti e privo di elementi identificativi decisivi non è sufficiente a dimostrare l’errore di persona.
  • La presenza di legami familiari e di integrazione sociale impone una ponderazione tra interesse alla sicurezza pubblica e tutela dell’unità familiare, ma, in presenza di reati di particolare gravità indicativi di un’elevata pericolosità sociale, il bilanciamento può legittimamente concludersi con la prevalenza dell’interesse pubblico.
  • Il legittimo affidamento derivante da precedenti permessi di soggiorno non impedisce il successivo diniego quando emergano circostanze ostative preesistenti che non erano state compiutamente conosciute o valutate dall’amministrazione.
  • La concessione di precedenti titoli di soggiorno non determina, di per sé, una posizione consolidata tutelabile qualora la documentazione dimostri che la regolarità del soggiorno è iniziata solo in epoca relativamente recente e in forza di uno specifico provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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