Cassazione Penale, Sentenza n. 4918/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Merola: impugna la conferma della condanna per truffa (art. 642 c.p.) denunciando, in particolare, la tardività della querela della parte offesa (sostenendo che AXA aveva piena cognizione del sospetto sin dal giugno 2018), vizi della motivazione sulla valutazione degli elementi di prova e della soggettività del reato (inverosimiglianza delle dichiarazioni), mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p., omessa valutazione delle attenuanti generiche, e illogicità nel diniego della sospensione condizionale della pena senza subordinazione al risarcimento. Moronese: deduce la nullità del giudizio d'appello per omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia (nominato in atti) e notifica invece ad altro difensore.
La decisione
Per Merola: la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile; ha ritenuto infondati i motivi di merito (tardività della querela non provata in modo da consentire censura in Cassazione, valutazioni di credibilità dei giudici di merito non sindacabili in sede di legittimità, motivazione adeguata circa l'esclusione di art. 131‑bis e delle attenuanti, ragioni del diniego della sospensione condizionale motivate). Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Per Moronese: il ricorso è stato ritenuto fondato; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti per la nullità determinata dalla mancata comunicazione/ notifica al difensore di fiducia e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma incriminatrice (truffa) cui si riferisce la condanna confermata in appello e impugnata in Cassazione
art. 124 cod. pen., comma 1
Stabilisce il termine decadenziale di tre mesi per l'esercizio del diritto di querela; la Corte richiama che il dies a quo è la data della piena cognizione dei fatti e che il termine può essere sospeso nei tempi strettamente necessari agli accertamenti della persona offesa
art. 131‑bis cod. pen.
Riguarda la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione fosse stata correttamente valutata e motivata dal giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso: applicata nei confronti di Merola
art. 178 cod. proc. pen., comma primo lett. c)
Norma sulle nullità processuali; richiamata insieme all'art. 179 per ritenere assoluta la nullità per omesso avviso al difensore di fiducia
art. 179 cod. proc. pen., comma primo
Regola le nullità; utilizzata per fondare l'annullamento per mancata notifica al difensore nominato
art. 97 cod. proc. pen., comma 4
Previsione sulla presenza di difensore d'ufficio o sostituto in udienza; la Corte chiarisce che la notifica al difensore d'ufficio non supplisce all'omessa notifica al difensore di fiducia
art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), comma 3 lett. c)
Diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta; principio richiamato per motivare la nullità derivante dalla mancata comunicazione al difensore di fiducia
art. 148 D.Lgs. 209/2005
Citato dalla difesa per sostenere quando dovrebbe sorgere la cognizione della parte offesa in tema di richieste di risarcimento assicurativo; la Corte richiama i criteri di piena cognizione per il dies a quo della querela
Massime di principio
- Il termine decadenziale per proporre querela (tre mesi) decorre dalla piena cognizione dei fatti da parte della persona offesa: se sono necessari accertamenti per acquisire tale cognizione il dies a quo è differito solo per il tempo strettamente necessario a compiere quegli accertamenti
- In Cassazione non è ammesso un nuovo esame della valutazione di merito sulla credibilità delle prove e delle dichiarazioni: le valutazioni di fatto del giudice di merito sono insindacabili salvo vizio di motivazione evidente
- L'omessa comunicazione/notifica dell'udienza o del provvedimento al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta quando la presenza del difensore sia obbligatoria: tale nullità determina l'annullamento della sentenza, anche se era stata effettuata notifica ad altro difensore
- La richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) deve essere esaminata e motivata concretamente dal giudice di merito; la sua esclusione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria
- Il rigetto della concessione delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena deve essere adeguatamente motivato; in assenza di manifesta illogicità la valutazione resta insindacabile in sede di legittimità
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile la parte che l'ha proposto può essere condannata alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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