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Sentenza

Sentenza n. 668/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1072/2024 del Tribunale Ordinario di Torino - Sez. Lavoro (R.G. n. 4506/2023) pubblicata il 22.04.2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa

Giustizia amministrativa202502464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1072/2024, avente a oggetto il pagamento di somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1072/2024, divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione nel termine indicato nel provvedimento. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza istruttoria del TAR, il ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva eseguito la decisione civile e versato gli importi liquidati nell'ottobre 2025, dopo la notifica e il deposito del ricorso. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché il pagamento sopravvenuto da parte dell'amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente e reso inutile la prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale, ravvisata nel fatto che l'amministrazione aveva eseguito la sentenza soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, tenendo conto della serialità della controversia, dell'esito del giudizio e dell'assimilabilità del rito di ottemperanza al processo di esecuzione quanto al regime tariffario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il pagamento sopravvenuto, integralmente satisfattivo della pretesa azionata in un giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza avente natura seriale, il giudice può considerare l'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione e contenere la liquidazione in rapporto alla semplicità e serialità della causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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