Ordinanza n. 2361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sezione prima, n. 59 del 29 maggio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda cautelare contro la sospensione dei lavori e la revoca dell'autorizzazione sismica relative a un edificio scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti di due provvedimenti regionali: il decreto di sospensione dei lavori e il provvedimento di revoca dell'autorizzazione sismica relativi a un edificio scolastico. Le deduzioni dell'appellante sono state ritenute non manifestamente implausibili, ma non immediatamente perspicue e bisognose di approfondimento nella fase di merito, in ragione della complessità della vicenda. Sul piano cautelare, il Comune ha rappresentato il rischio di perdita del consistente finanziamento PNRR collegato al termine del 30 giugno 2026 per il completamento dell'opera, già ultimata strutturalmente ma ancora bisognosa di lavorazioni esterne, finiture e impiantistica minore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR, riconoscendo il fumus boni iuris in termini di non manifesta implausibilità delle censure, da approfondire nel giudizio di merito, e il periculum in mora per l'imminente scadenza del termine del 30 giugno 2026, cui era collegato il finanziamento PNRR, suscettibile di essere irrimediabilmente perduto. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha considerato sia la rilevanza pubblicistica ed economica della fruizione dei fondi PNRR sia l'interesse pubblicistico alla sicurezza degli edifici scolastici in zona sismica. Ha quindi sospeso l'efficacia esecutiva dei provvedimenti regionali di sospensione dei lavori e di revoca dell'autorizzazione sismica. Ha tuttavia stabilito che l'edificio non potrà essere aperto al personale scolastico e all'utenza prima della definizione del giudizio di merito di primo grado. Ha compensato le spese di entrambi i gradi cautelari e disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell'ambito della tutela cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il Consiglio di Stato ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR a tale fine.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando le censure non siano manifestamente implausibili ma richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riconoscere il fumus boni iuris in via non definitiva e rimettere la relativa delibazione alla fase di merito.
- Il periculum in mora può sussistere quando l'imminente scadenza del termine per completare un'opera pubblica esponga a perdita irrimediabile un finanziamento pubblico di rilevante entità.
- Nel bilanciamento cautelare, la rilevanza pubblicistica della fruizione di finanziamenti PNRR deve essere ponderata con l'interesse, anch'esso pubblicistico e superindividuale, alla sicurezza degli edifici scolastici in zona sismica.
- La sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva degli atti che impediscono il completamento di un edificio scolastico può essere accompagnata dal divieto di apertura dell'edificio al personale e all'utenza fino alla definizione del giudizio di merito, quale misura necessaria a tutelare la sicurezza pubblica.
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