Ordinanza n. 70/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 681/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, n. 681/2025, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (privato ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR Sicilia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati né l’atto amministrativo sostanziale impugnato né i motivi di illegittimità dedotti in primo grado o le specifiche censure formulate con l’appello. L’appellante ha prospettato esigenze cautelari ritenute meritevoli di tutela dal giudice d’appello.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito secondo tale disposizione, senza indicare ulteriori valutazioni sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato tra le parti le spese del doppio grado cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al giudice amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; il CGARS ha applicato tale meccanismo accogliendo l’istanza cautelare e disponendo la trasmissione dell’ordinanza al TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, il giudice può riformare l’ordinanza del TAR che abbia respinto la domanda cautelare e accordare tutela ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
- Quando ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può utilizzare il meccanismo previsto dall’art. 55, comma 10, c.p.a., senza limitarsi alla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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