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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 681/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, n. 681/2025, di reiezione della domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR Sicilia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati né l’atto amministrativo sostanziale impugnato né i motivi di illegittimità dedotti in primo grado o le specifiche censure formulate con l’appello. L’appellante ha prospettato esigenze cautelari ritenute meritevoli di tutela dal giudice d’appello.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito secondo tale disposizione, senza indicare ulteriori valutazioni sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato tra le parti le spese del doppio grado cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; il CGARS ha applicato tale meccanismo accogliendo l’istanza cautelare e disponendo la trasmissione dell’ordinanza al TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, il giudice può riformare l’ordinanza del TAR che abbia respinto la domanda cautelare e accordare tutela ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
  • Quando ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può utilizzare il meccanismo previsto dall’art. 55, comma 10, c.p.a., senza limitarsi alla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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