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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28840/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze (che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 641 c.p.), deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Successivamente è stata depositata memoria difensiva con i verbali di remissione di querela e di contestuale accettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risulta estinto per remissione di querela, essendo depositati gli atti comprovanti la remissione e la relativa accettazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio estingue il reato anche se esistessero cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo altresì le statuizioni civili collegate. Ha però condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    Norma del reato per il quale era stato originariamente condannato l'imputato; citata per contestualizzare il procedimento penale oggetto del giudizio

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma invocata nel motivo di ricorso circa la motivazione della sentenza (vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche)

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01)

    Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio determina l'estinzione del reato e travolge le statuizioni civili collegate

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01)

    Conferma del principio per cui la remissione di querela estingue il reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La remissione di querela intervenuta e accettata durante il corso del giudizio estingue il reato: il giudice della cassazione annullerà la sentenza di merito senza rinvio quando risulti documentalmente l'avvenuta remissione e accettazione
  • L'estinzione del reato per remissione travolge anche le eventuali statuizioni civili connesse al procedimento penale
  • Anche se il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione (es. mancato riconoscimento di attenuanti), la sopravvenuta remissione di querela prevale e rende superflua la valutazione dei vizi dedotti
  • La remissione efficace richiede la produzione in atti della remissione e della contestuale o successiva accettazione; è quindi importante depositare documentazione probatoria tempestiva
  • Nonostante l'annullamento per estinzione del reato, il giudice può comunque condannare l'imputato alle spese processuali
  • In situazioni analoghe, chi intende estinguere il reato attraverso remissione di querela deve assicurarsi che l'accettazione sia formalmente documentata per evitare che il processo prosegua

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