Cassazione Civile, Ordinanza n. 04704/2025 del 22/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella parte in cui aveva riformato la decisione di primo grado solo sulle spese di lite. In appello, infatti, le spese del giudizio erano state compensate nonostante la soccombenza dell'agente della riscossione; la CTR aveva poi liquidato le spese di primo e secondo grado in importi molto ridotti, inferiori ai parametri minimi applicabili. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, dell'art. 2233, comma 2, c.c., dell'art. 91, comma 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari e priva di adeguata motivazione. La vicenda riguardava una cartella di pagamento di modesto valore (Euro 134,16).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può ridurre i valori medi oltre il 50% e che la liquidazione effettuata dalla CTR (Euro 110 per il primo grado ed Euro 115 per l'appello) era incompatibile con tali limiti, anche in relazione al valore della controversia. Ha inoltre escluso l'applicabilità nel processo tributario del limite di cui all'art. 91, comma 4, c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese: Euro 278 per il primo grado e Euro 233 per l'appello, oltre accessori. Ha poi condannato la resistente alle spese di legittimità, liquidandole in Euro 339 oltre esborsi e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La Corte ha richiamato la disciplina dei parametri forensi e ha affermato che, nel testo applicabile dopo la modifica del 2018, i valori medi possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 8 marzo 2018, n. 37
La modifica normativa è stata ritenuta applicabile alla fattispecie e decisiva per individuare il limite massimo di riduzione dei compensi.
art. 2233, comma 2, c.c.
È stato richiamato quale limite generale a liquidazioni meramente simboliche o non consone al decoro della professione.
art. 91, comma 4, c.p.c.
La Corte ha escluso che il limite del valore della causa alle spese liquidate trovi applicazione nel processo tributario.
art. 111 Cost.
È stato invocato dal ricorrente a sostegno della necessità di una motivazione adeguata sulla liquidazione delle spese.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha ritenuto che questa norma non comporti l'applicazione del limite di cui all'art. 91, comma 4, c.p.c. nel processo tributario.
art. 101, paragrafo 1, TFUE
Richiamato per il profilo della compatibilità concorrenziale delle tariffe minime, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.
art. 4, paragrafo 3, TUE
Richiamato in combinato disposto con l'art. 101 TFUE nella giurisprudenza europea citata.
Massime di principio
- In materia di liquidazione delle spese processuali, quando si applicano i parametri forensi aggiornati, il giudice non può scendere oltre la riduzione massima consentita dal regolamento; una liquidazione inferiore è illegittima.
- Il limite generale desumibile dall'art. 2233, comma 2, c.c. impedisce liquidazioni meramente simboliche o comunque incompatibili con il decoro della professione.
- Nel processo tributario non si applica il limite dell'art. 91, comma 4, c.p.c. secondo cui le spese liquidate non possono superare il valore della causa.
- Se la causa consente la decisione nel merito e non richiede ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare la sentenza e rideterminare direttamente le spese di merito.
- La riduzione delle spese sotto i parametri consentiti deve essere giustificata nel rispetto della disciplina tariffaria vigente e del valore della controversia.
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