Sentenza n. 1086/2026 - Lecce, Sezione 1
per la nomina di un Commissario ad acta a seguito: -della sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, n. -OMISSIS-, publicata il 04.06.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 04.06.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 04.07.2025 non essendo stato proposto appello; -della sentenza di ottemperanza n. 448/2026, pubblicata il 19.03.2026, recante ordine alla Asl di Taranto di “dare completa esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS- del 04.06.2025 e, quindi condanna la stessa a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 41.611,03, oltre interessi legali con decorrenza dalla richiesta fino all’effettivo soddisfo”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Taranto e della precedente sentenza di ottemperanza del TAR, relative all'erogazione e al rimborso del trattamento ABA e della logopedia
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, genitori di un minore, avevano ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, una sentenza esecutiva che imponeva all'Azienda Sanitaria Locale Taranto di erogare al minore il trattamento con metodo ABA per dieci ore settimanali, oltre a due ore settimanali di logopedia, direttamente o mediante rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti, nei limiti temporali delle prescrizioni mediche. La sentenza disponeva inoltre il pagamento delle differenze tra le spese sostenute presso il centro CABAU e i contributi già erogati dall'Azienda. Persistendo l'inerzia dell'amministrazione, i ricorrenti avevano già proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal TAR con sentenza n. 448/2026, che aveva ordinato all'Azienda di corrispondere la somma di euro 41.611,03, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, entro sessanta giorni. Nonostante tale ordine, l'Azienda non aveva dato esecuzione al giudicato. L'amministrazione si era costituita dichiarando di avere appellato la sentenza di ottemperanza e di intendere comunque provvedere spontaneamente, ma senza dimostrare l'avvenuta esecuzione. I ricorrenti hanno quindi chiesto, nell'incidente di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto l'incidente di esecuzione rilevando la persistente inerzia dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto nell'attuare sia la sentenza del Tribunale di Taranto passata in giudicato sia la precedente sentenza di ottemperanza del TAR. Ha nominato il Commissario ad acta, individuato nella persona che sarà designata dal Prefetto di Taranto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e gli ha assegnato sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della nomina per dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza n. 448/2026 e, conseguentemente, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto. La pendenza dell'appello dichiarato dall'Azienda contro la sentenza di ottemperanza non è stata ritenuta impeditiva, non risultando una sospensione dell'efficacia esecutiva né l'adempimento spontaneo. Le spese della fase processuale sono state eccezionalmente compensate in ragione della natura dell'incidente di esecuzione e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'incidente di esecuzione e consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute delle persone citate nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione e dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La persistente inerzia dell'amministrazione nell'eseguire un giudicato, anche dopo l'assegnazione di un termine mediante una precedente sentenza di ottemperanza, legittima l'accoglimento dell'incidente di esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta.
- La mera dichiarazione dell'amministrazione di avere proposto appello contro la sentenza di ottemperanza e di voler adempiere spontaneamente non esclude la nomina del Commissario ad acta quando non sia dimostrata l'effettiva esecuzione del giudicato né la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione.
- Il Commissario ad acta può essere incaricato di dare esecuzione sia alla sentenza di ottemperanza sia al giudicato sostanziale cui essa si riferisce, entro un termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- In presenza di dati relativi alla salute, la diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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