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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17810/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non si confrontava in modo effettivo con la motivazione del tribunale di sorveglianza, giudicata congrua e sufficiente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa connessa all’irritualità dell’impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Un detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso la decisione del magistrato di sorveglianza di confermare una sanzione disciplinare di esclusione dalle attività in comune per quindici giorni. La sanzione era stata applicata a seguito del rinvenimento, nella cella comune ad altri tre detenuti, di un telefono cellulare completo di scheda SIM e presa USB. Nel ricorso si contestava il provvedimento, ma la censura è stata ritenuta apodittica e non confrontata con la motivazione del giudice di sorveglianza, che aveva valorizzato non il solo rinvenimento del telefono, ma la possibilità di attribuire al ricorrente una condotta di codetenzione dell’apparecchio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell’inammissibilità del ricorso

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell’impugnazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale di sorveglianza non è sufficiente una contestazione meramente assertiva: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare specifiche ragioni di illogicità o erroneità.
  • La sanzione disciplinare nei confronti del detenuto può essere sorretta dalla valutazione della codetenzione del bene illecito nella cella comune, non essendo necessario che la motivazione si limiti al solo rinvenimento materiale dell’oggetto.
  • Quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di confronto con la motivazione, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ravvisabili profili di colpa nell’irritualità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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