Cassazione Penale, Ordinanza n. 26993/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha dato atto delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per evasione e del trattamento sanzionatorio già determinato nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. Nel ricorso ha dedotto: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) l'erronea affermazione di responsabilità per il reato di evasione; 3) l'eccessività della pena; 4) il diniego delle attenuanti generiche; 5) la mancata esclusione della recidiva. La Corte rileva però che la doglianza sull'art. 131-bis non era stata dedotta in appello; che gli altri motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito; e che la richiesta di esclusione della recidiva era stata proposta in appello in modo generico, senza adeguata argomentazione, quindi già inammissibile e non censurabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta in appello.
art. 385 c.p.
È il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in sede di merito, ossia evasione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- Non è deducibile in cassazione una questione nuova, non proposta nei motivi di appello, quando richieda un preliminare scrutinio da parte del giudice di merito.
- I motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito non consentono una nuova valutazione del fatto o della pena e sono inammissibili se non confrontano specificamente la motivazione impugnata.
- Una richiesta di esclusione della recidiva formulata in appello in modo del tutto generico è originariamente inammissibile e, per tale ragione, non può essere validamente riproposta con ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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