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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21690/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore di avviamento relativo alla cessione di un ramo d'azienda, consistente in una struttura alberghiera, stipulata e registrata il 3 febbraio 2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo utilizzabili parametri di stima tratti dalle tabelle Fimaa, riscontrati anche alla luce della tipologia della struttura, dei ricavi dichiarati nel biennio precedente e degli studi di settore. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo che il metodo usato dall'Ufficio fosse astratto e sganciato dai dati contabili aziendali, mentre il metodo fondato sul d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, avrebbe condotto a un valore di avviamento molto vicino a quello dichiarato e ben inferiore a quello rettificato; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sempre in relazione al computo del valore di avviamento secondo il d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4; (3) violazione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, per nullità dell'avviso, perché sottoscritto da un reggente privo di qualifica e di delega dirigenziale adeguatamente allegata e motivata. In pendenza del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della documentazione attestante l'ammissione della società alla procedura di definizione agevolata dei carichi tributari. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, richiamando la disciplina della definizione agevolata e la giurisprudenza secondo cui l'adesione alla procedura comporta rinuncia ai giudizi pendenti sui relativi carichi. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di ipotesi non riconducibile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Richiamati come parametri invocati dalla ricorrente per contestare la rettifica del valore di avviamento nell'atto di registro.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Richiamato dalla ricorrente sia per contestare la motivazione dell'avviso sia per la dedotta nullità dell'atto privo di adeguata sottoscrizione e delega.

  • d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2

    Invocato dalla ricorrente come criterio di valutazione dell'avviamento alternativo e più aderente ai dati aziendali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al valore di avviamento.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1

    Richiamato per sostenere la nullità dell'avviso di rettifica per difetto di valida sottoscrizione.

  • d.l. n. 148 del 2017, art. 1, conv. in L. n. 172 del 2017

    Indicato come base della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito.

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016

    Richiamato quale disciplina della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo che ha determinato la rinuncia al ricorso.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Interpretato nel senso che la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, con le relative condizioni, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3

    Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    La Corte esclude la sua applicazione alla rinuncia in ambito di definizione agevolata, perché la condanna alle spese contrasterebbe con la ratio dell'istituto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato, perché la misura si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, quando comporti l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi a quei carichi, determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di legittimità, il deposito della domanda di ammissione alla definizione agevolata costituisce manifestazione inequivoca di rinuncia al ricorso, purché risulti la riferibilità della procedura al carico oggetto di causa.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non si applica la regola della condanna alle spese propria della rinuncia ordinaria al ricorso.
  • L'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere esteso oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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