Cassazione Penale, Ordinanza n. 35510/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, sostenendo che gli atti non dimostrassero il superamento della soglia di legge di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S., poiché il numero di matricola dell'etilometro indicato sullo scontrino era diverso da quello riportato nel verbale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché riproduttivo di censure già vagliate e non confrontato con la motivazione d'appello, la quale aveva qualificato la discrepanza come evidente refuso e aveva valorizzato, oltre alla misurazione, i segni esteriori di alterazione dell'imputato. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'onere del pubblico ministero di provare omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro sorge solo se l'imputato alleghi elementi specifici idonei a contestarne il corretto funzionamento; nel caso concreto, tale allegazione mancava.
Norme richiamate
art. 186 C.d.S.
comma 1; comma 2, lett. c); comma 2-bis; lettera b) richiamata nel motivo
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; la decisione richiama il superamento della soglia alcolemica come tema di prova della responsabilità e valorizza la congruenza della misurazione con altri elementi sintomatici.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 379 reg. esec. cod. strada
La prova dell'omologazione dell'etilometro e delle verifiche periodiche è posta a carico dell'accusa solo quando l'imputato abbia allegato elementi specifici che facciano dubitare della regolarità dell'apparecchio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un puntuale confronto critico con la motivazione impugnata.
- In materia di guida in stato di ebbrezza, una discrepanza formale tra i dati riportati sullo scontrino dell'etilometro e quelli indicati nel verbale non è, di per sé sola, sufficiente a incrinare la prova, se il giudice di merito la riconduce logicamente a un refuso e la misura è coerente con gli altri dati probatori.
- L'onere dell'accusa di dimostrare l'omologazione e la revisione periodica dell'etilometro sorge solo se l'imputato abbia allegato circostanze specifiche idonee a mettere in dubbio il corretto funzionamento dello strumento; una mera richiesta esplorativa o generica non basta.
- Ai fini della valutazione della prova della guida in stato di ebbrezza possono assumere rilievo anche i sintomi esteriori dell'alterazione alcolica osservati dagli operanti, in quanto elementi corroboranti il dato tecnico dell'alcoltest.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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