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Sentenza

Sentenza n. 5134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202204911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato solo parzialmente l’autorizzazione comunale per casa funeraria e il successivo provvedimento comunale di diniego dell’esercizio dei poteri inibitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’autorizzazione comunale del 29 luglio 2020 per l’esercizio di una casa funeraria in un immobile sito in zona residenziale, nonché il successivo provvedimento con cui il Comune aveva escluso i presupposti per esercitare i poteri inibitori o repressivi rispetto alle SCIA e CILA presentate per i lavori e per l’attività. I proprietari confinanti avevano dedotto, in primo grado e in appello, l’incompetenza dell’Ufficio Commercio in favore del Sindaco; l’incompatibilità dell’attività con la destinazione residenziale; l’assenza del consenso dei comproprietari e la violazione della disciplina condominiale; l’illegittimità dei titoli edilizi e del mutamento di destinazione d’uso; il difetto o l’inidoneità del parere sanitario; la violazione della legge regionale veneta n. 18/2010 e della D.G.R. n. 982/2014. Il TAR aveva ritenuto illegittima soltanto l’autorizzazione della sala del commiato, poiché il regolamento comunale non individuava le aree destinate a tale struttura, lasciando ferma l’autorizzazione per le altre funzioni della casa funeraria. Gli appellanti principali hanno sostenuto che la sala del commiato costituisse uno standard indispensabile della casa funeraria e che, pertanto, l’illegittimità della prima comportasse l’annullamento integrale dell’autorizzazione. I controinteressati hanno proposto appello incidentale, sostenendo che l’autorizzazione riguardasse esclusivamente una casa funeraria e che il locale denominato sala del commiato fosse soltanto uno spazio interno necessario alla struttura, non una sala del commiato autonoma.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello incidentale dei controinteressati, già definito con sentenza parziale, ritenendo che l’istanza e l’autorizzazione comunale comprendessero anche l’esercizio della sala del commiato. Ha accolto l’appello principale e riformato la sentenza del TAR, annullando integralmente i provvedimenti impugnati in primo grado. La Sezione ha affermato che, secondo la disciplina regionale veneta, la previsione di una sala del commiato costituisce uno standard indispensabile per l’assentibilità di una casa funeraria. L’esercizio della sala del commiato è tuttavia subordinato alla previa individuazione, da parte del Comune mediante gli strumenti regolamentari o pianificatori competenti, delle zone in cui tale attività può essere insediata. In assenza di una determinazione comunale positiva, la sala del commiato non può essere autorizzata; poiché essa costituisce componente necessaria della casa funeraria, l’impossibilità di autorizzarla travolge l’intera autorizzazione alla casa funeraria. Il Collegio ha precisato che, in generale, l’illegittimità di una parte di un provvedimento non comporta necessariamente l’annullamento integrale dell’atto; nel caso concreto, però, la connessione sostanziale tra sala del commiato e casa funeraria imponeva l’annullamento totale. Le ulteriori censure sono state assorbite o respinte. È stata esclusa l’incompetenza dell’Ufficio Commercio: l’autorizzazione ha natura gestionale e non incide sull’indirizzo politico-amministrativo, mentre la previsione delle NTO che rimette al Sindaco la valutazione di incompatibilità di ulteriori attività non attribuisce a quest’ultimo la competenza su ogni autorizzazione. Sono state respinte le doglianze sui titoli edilizi e sulla comproprietà, non essendo dimostrato che i lavori avessero interessato beni comuni o il muro di confine. È stata dichiarata inammissibile, perché nuova e generica, la censura sul mutamento di destinazione d’uso. Sono state infine respinte le censure sanitarie, poiché, in presenza della regolare asseverazione dell’interessato sulla conformità urbanistica e igienico-sanitaria, non era necessario un preventivo parere dell’Azienda sanitaria. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l.r. Veneto n. 18/2010

    Il regolamento di polizia mortuaria stabilisce "l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato".

    L’esercizio di una sala del commiato è subordinato alla previa individuazione comunale delle zone nelle quali essa può essere insediata; in assenza di una determinazione positiva, l’attività non è assentibile.

  • art. 16 l.r. Veneto n. 18/2010

    Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

    La disciplina sulle distanze costituisce un vincolo specifico per le case funerarie, ma non esclude ulteriori limiti derivanti dalla pianificazione territoriale e dalla necessaria presenza di una sala del commiato.

  • D.G.R. Veneto n. 982 del 17 giugno 2014

    Le case funerarie devono avere al loro interno una "sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione", rispondente ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato".

    La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione è uno standard strutturale e funzionale indispensabile per l’assentibilità della casa funeraria.

  • art. 35 NTO del Piano degli Interventi del Comune di Grezzana

    Sono escluse dalle zone residenziali "tutte quelle attività che a giudizio del Sindaco siano incompatibili con il carattere residenziale della zona".

    La disposizione attribuisce al Sindaco un potere eccezionale di individuare ulteriori attività incompatibili con la zona residenziale, ma non gli attribuisce la competenza generale al rilascio delle autorizzazioni gestionali.

  • art. 20 d.P.R. n. 380/2001

    La censura fondata su tale disposizione, riferita alla pretesa necessità del consenso dei comproprietari e alla legittimazione edilizia, non è stata ritenuta dimostrata, poiché i lavori riguardavano esclusivamente aree di proprietà dei controinteressati.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    La domanda relativa all’esercizio dei poteri inibitori e repressivi sulle SCIA è stata esaminata attraverso l’impugnazione del provvedimento espresso sopravvenuto; l’annullamento integrale dei titoli autorizzatori incide anche sul successivo diniego comunale.

Massime di principio

  • Secondo la disciplina regionale veneta, la casa funeraria deve comprendere, quale standard indispensabile di servizio, una sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione conforme ai requisiti della sala del commiato.
  • L’esercizio di una sala del commiato è subordinato alla previa individuazione, da parte del Comune, delle zone territoriali in cui tale struttura può essere insediata; in mancanza di una determinazione comunale positiva, l’autorizzazione non può essere rilasciata.
  • Quando la sala del commiato costituisce componente necessaria della casa funeraria, l’illegittimità della sua localizzazione o autorizzazione si riverbera sull’intero titolo abilitativo, determinando l’annullamento integrale dell’autorizzazione alla casa funeraria.
  • L’illegittimità di una parte di un provvedimento autorizzatorio non comporta di regola l’annullamento dell’intero atto; l’effetto caducante integrale si verifica quando la parte illegittima costituisce presupposto essenziale e inscindibile dell’attività complessivamente autorizzata.
  • Le autorizzazioni commerciali di natura gestionale, prive di discrezionalità politico-amministrativa, rientrano nella competenza dirigenziale; una norma urbanistica che attribuisca al Sindaco il potere di individuare ulteriori attività incompatibili con una zona residenziale non trasferisce al Sindaco la competenza generale al rilascio delle singole autorizzazioni.
  • In presenza di una regolare asseverazione dell’interessato circa la conformità urbanistica e igienico-sanitaria dell’attività, non è necessario un preventivo parere dell’Azienda sanitaria, salvo diverse specifiche previsioni applicabili.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneePubblici esercizi e somministrazioneResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenzaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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