Sentenza del 03/05/2019 n. 11656 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli atti impositivi relativi, da un lato, alla transazione novativa stipulata con il Comune di Acquappesa il 19 febbraio 1996 e, dall'altro, alla successiva compravendita del medesimo immobile, stipulata il 23 aprile 1996. La controversia riguardava la qualificazione della transazione come atto traslativo e la determinazione del valore complessivo dell'immobile, fissato dai giudici tributari in Lire 630.265.000 ai fini del calcolo delle imposte.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva qualificato la transazione come atto traslativo e rideterminato il valore imponibile; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dei contribuenti. In Cassazione, i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50/2017. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha estinto il processo, compensando integralmente le spese processuali, rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
La definizione agevolata della controversia comporta la cessazione della materia del contendere.
L'adesione validamente perfezionata alla definizione agevolata rende non più necessario decidere nel merito la controversia tributaria pendente e determina l'estinzione del processo.
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
In caso di definizione agevolata, le spese processuali non vengono normalmente poste a carico della parte soccombente, ma sono compensate tra le parti.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La definizione agevolata può determinare l'estinzione del giudizio anche quando il contribuente aveva già perso nei precedenti gradi di giudizio; ciò non equivale, però, a una pronuncia di merito favorevole sulle sue contestazioni.
- In assenza di una diversa previsione normativa, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno sostenute e non vengono recuperate dalla parte vincitrice.
- L'adesione alla definizione agevolata deve essere perfezionata secondo le condizioni e gli adempimenti stabiliti dalla legge; solo in tal caso produce la cessazione della controversia.
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