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Ordinanza

Ordinanza n. 9524/2026 - Roma, Sezione 2Q

quanto al ricorso n. 8971 del 2021: per l'ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 808 del 20 gennaio 2021, non impugnata, ovvero per l'annullamento in parte qua, previa conversione del rito: - della Deliberazione del Consiglio Regionale 21 aprile 2021, n. 5, pubblicata sul BUR n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, di approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi: le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 566 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, del Consiglio Regionale n. 41 del 31 luglio 2007, di adozione del PTPR, il parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, voto 235/1 del 3 marzo 2016, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, ivi comprese le schede di sintesi, il testo normativo denominato “02.01 - Norme PTPR - Testo proposto per l'accordo Regione/MiBACT”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 13 febbraio 2020, n. 50 e alla proposta di Deliberazione del Consiglio Regionale del 17 febbraio 2020, n. 42 che comprende tutte le norme del PTPR, articoli da 1 a 70, incluse le tabelle a), b) e c), e gli allegati richiamati nelle norme medesime; - di ogni altro atto/provvedimento di carattere presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di contenuto incognito. quanto al ricorso n. 10674 del 2021: per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, prot. 10257, ricevuto in data 28 luglio 2021, con il quale è stato espresso parere negativo alla “richiesta di riesame osservazioni alla luce della Sentenza 808/2021”, con conseguente conferma della classificazione dell'area di proprietà del ricorrente nell'ambito di paesaggio in “Paesaggio dell'insediamento storico diffuso”; - di ogni altro atto/provvedimento di carattere presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di contenuto incognito.

Giustizia amministrativa202110674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza del TAR che dispone una proroga del termine per la verificazione nell’ambito dei giudizi riuniti relativi all’ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 808/2021 e all’impugnazione del parere negativo della Soprintendenza; originariamente, approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale e parere negativo della Soprintendenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I due ricorsi, riuniti con precedente ordinanza, riguardano l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 808/2021, non impugnata, e, previa conversione del rito, l’annullamento della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio di approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, nonché degli atti presupposti e connessi. Il ricorrente ha inoltre impugnato il parere negativo della Soprintendenza, con cui era stata respinta la richiesta di riesame delle osservazioni alla luce della sentenza n. 808/2021 e confermata la classificazione della sua proprietà come “Paesaggio dell’insediamento storico diffuso”. Nel corso dei giudizi era stata disposta una verificazione tecnica, con termine per il deposito e la trasmissione alle parti della relazione preliminare. Il verificatore ha chiesto una seconda proroga di 40 giorni, motivata dalle esigenze dell’incarico. Il Collegio ha inoltre rilevato che, mantenendo ferme le successive scansioni procedimentali — 20 giorni per le osservazioni delle parti e ulteriori 20 giorni per la relazione definitiva — non sarebbero stati rispettati i termini a difesa previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. rispetto all’udienza camerale di smaltimento dell’11 settembre 2026, anche in considerazione della sospensione feriale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del verificatore e concesso un’ulteriore proroga di 40 giorni per il deposito e la trasmissione alle parti della relazione tecnica preliminare, decorrente dalla scadenza del termine già prorogato con l’ordinanza n. 2727/2026. Ha confermato, ai fini della scansione istruttoria, i successivi termini di 20 giorni per le osservazioni delle parti e di 20 giorni per il deposito della relazione definitiva. Poiché la seconda proroga rendeva incompatibile il rispetto dei termini a difesa con l’udienza di smaltimento già fissata per l’11 settembre 2026, il Collegio ha rinviato al Presidente del TAR Lazio le valutazioni di competenza: modificare la data dell’udienza oppure rimettere la causa al Presidente della Sezione affinché fissi un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 87, comma 1, c.p.a. L’ordinanza non ha deciso nel merito le domande di ottemperanza o di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 1, c.p.a.

    Il Collegio ha prospettato la possibilità di fissare un’udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi, in alternativa alla modifica della data dell’udienza camerale di smaltimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    smaltimento dell’arretrato

    La precedente trattazione dei ricorsi era avvenuta nell’ambito delle disposizioni relative allo smaltimento dell’arretrato.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La fissazione dell’udienza deve consentire il rispetto dei termini a difesa delle parti; la proroga istruttoria ha reso necessario rivalutare la data dell’udienza già calendarizzata.

Massime di principio

  • La proroga del termine assegnato a un verificatore può essere concessa quando le esigenze dell’incarico siano adeguatamente motivate e meritevoli di positivo apprezzamento.
  • Quando una proroga dell’attività istruttoria incide sulla possibilità per le parti di esaminare la relazione, formulare osservazioni e consentire al verificatore di depositare la relazione definitiva, il giudice deve verificare il rispetto dei termini a difesa previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
  • Se la proroga dell’istruttoria rende incompatibile la prosecuzione del calendario processuale con il rispetto dei termini a difesa, il giudice deve adeguare la data dell’udienza oppure rimettere la fissazione della trattazione agli organi competenti, valutando anche il passaggio dall’udienza camerale all’udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti specialiVincoli e piani paesaggistici
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiTutela del terzo

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