Cassazione Penale, Sentenza n. 38016/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame con due motivi principali: 1) vizio di motivazione in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), sostenendo che non è stato attribuito al ricorrente uno specifico ruolo nell'associazione, che non esistono contatti costanti con i presunti sodali né riferimenti a un programma criminoso tale da integrare la stabilità associativa; i singoli episodi sarebbero al più riconducibili a concorso con un solo presunto correo e non a contributo stabile all'organizzazione; 2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., deducendo che la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. è relativa e richiede un'analisi puntuale da parte del giudice quando la difesa prospetta elementi idonei a escludere esigenze cautelari o a ritenere adeguabili misure meno afflittive; inoltre, il ricorrente afferma che la presunzione non può essere applicata come automatismo salvo nel contesto delle associazioni mafiose/terroristiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, valorizzando: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia; le videoriprese che documentavano numerose cessioni anche operate dal ricorrente; l'esistenza di basi operative, luoghi di occultamento e stoccaggio; le intercettazioni con gergo criptico e scambi sulle modalità di approvvigionamento/cessione; la reiterazione e continuità delle condotte; il coinvolgimento familiare e i ruoli descritti. Sulla questione cautelare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2011: pur esistendo una presunzione relativa in materia di art. 74 DPR 309/1990, il giudice deve motivare analiticamente se ritiene superata tale presunzione quando la difesa prospetta elementi concreti; nel caso di specie il Tribunale del riesame ha comunque indicato specifichi elementi (continuità delle condotte, mancanza di segni di distacco, attività svolta nelle pertinenze familiari, ecc.) idonei a configurare il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti richiede la presenza di un patto associativo stabile tra almeno tre persone, risorse umane e materiali sufficienti e un apporto individuale apprezzabile non episodico; l'elemento organizzativo può essere minimale e desumibile dalla ripetitività, modalità esecutive e ripartizione di ruoli
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma che definisce i delitti in materia di stupefacenti, costituendo i reati 'fine' rispetto all'associazione di cui all'art. 74; le cessioni e detenzioni ripetute e collegate costituiscono base fattuale per l'associazione
art. 274 c.p.p.
Regola sulla valutazione del pericolo di recidiva/concreto pericolo di reiterazione dei reati quale esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione sulla base della continuità e gravità delle condotte e della mancanza di segni di distacco
art. 275 c.p.p.
Previsione normativa sulla presunzione relativa, in materia di associazione per delitti di cui all'art. 74, circa la gravità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno precisato che la presunzione è relativa e richiede motivazione analitica qualora la difesa prospetti elementi contrari
Sentenza Corte Costituzionale n. 231/2011
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte normativa che determinava una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare per reati di cui all'art. 74; la sentenza impone un necessario esame motivato del giudice quando la difesa proponga elementi idonei a escludere esigenze cautelari o a ritenere adeguate misure alternative
art. 309 c.p.p.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari, cui era diretto il ricorso al Tribunale del riesame impugnato
art. 94 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in caso di condanna alle spese e adempimenti di rito dopo la pronuncia
Massime di principio
- Per configurare l'art. 74 DPR 309/1990 non è necessario un'organizzazione complessa: è sufficiente una struttura minima, la ripetizione delle condotte, la ripartizione di compiti e la conoscenza reciproca almeno tra alcuni membri; il patto può essere implicito e desumibile dal comportamento
- La prova dell'associazione può essere fondata su più fonti aggregate: dichiarazioni di collaboratori, videoriprese, intercettazioni (anche con gergo criptico), sequestri e modalità ripetute di occultamento/stoccaggio
- La contestazione generica o l'assenza di un ruolo scritto non sono automaticamente determinanti: la giurisdizione valuta il contributo concreto e ripetuto dell'indagato (anche attività di occultamento, sorveglianza, cessioni) nel quadro complessivo
- In tema di misure cautelari per reati associativi ex art. 74, sussiste una presunzione relativa riguardo alla gravità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere; la difesa può tuttavia superarla solo con elementi concreti e specifici che il giudice deve esaminare e motivare analiticamente
- Le censure difensive basate su principi giurisprudenziali generali (es.: mera assenza di contatti costanti) vanno corredate da elementi fattuali specifici relativi al caso concreto; una critica parcellizzata alla motivazione del giudice non è sufficiente quando il provvedimento appare coerente e armonico
- Per resistere a misure cautelari occorre offrire alla valutazione del giudice elementi idonei a dimostrare: mancanza di ruolo stabile, possibile adozione di misure meno afflittive, segni di resipiscenza, ancoraggio alla vita sociale, o elementi che interrompano la continuità criminale documentata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37992/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37993/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37994/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37995/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37997/2023 del 18/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →