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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38016/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame con due motivi principali: 1) vizio di motivazione in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), sostenendo che non è stato attribuito al ricorrente uno specifico ruolo nell'associazione, che non esistono contatti costanti con i presunti sodali né riferimenti a un programma criminoso tale da integrare la stabilità associativa; i singoli episodi sarebbero al più riconducibili a concorso con un solo presunto correo e non a contributo stabile all'organizzazione; 2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., deducendo che la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. è relativa e richiede un'analisi puntuale da parte del giudice quando la difesa prospetta elementi idonei a escludere esigenze cautelari o a ritenere adeguabili misure meno afflittive; inoltre, il ricorrente afferma che la presunzione non può essere applicata come automatismo salvo nel contesto delle associazioni mafiose/terroristiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, valorizzando: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia; le videoriprese che documentavano numerose cessioni anche operate dal ricorrente; l'esistenza di basi operative, luoghi di occultamento e stoccaggio; le intercettazioni con gergo criptico e scambi sulle modalità di approvvigionamento/cessione; la reiterazione e continuità delle condotte; il coinvolgimento familiare e i ruoli descritti. Sulla questione cautelare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2011: pur esistendo una presunzione relativa in materia di art. 74 DPR 309/1990, il giudice deve motivare analiticamente se ritiene superata tale presunzione quando la difesa prospetta elementi concreti; nel caso di specie il Tribunale del riesame ha comunque indicato specifichi elementi (continuità delle condotte, mancanza di segni di distacco, attività svolta nelle pertinenze familiari, ecc.) idonei a configurare il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti richiede la presenza di un patto associativo stabile tra almeno tre persone, risorse umane e materiali sufficienti e un apporto individuale apprezzabile non episodico; l'elemento organizzativo può essere minimale e desumibile dalla ripetitività, modalità esecutive e ripartizione di ruoli

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma che definisce i delitti in materia di stupefacenti, costituendo i reati 'fine' rispetto all'associazione di cui all'art. 74; le cessioni e detenzioni ripetute e collegate costituiscono base fattuale per l'associazione

  • art. 274 c.p.p.

    Regola sulla valutazione del pericolo di recidiva/concreto pericolo di reiterazione dei reati quale esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione sulla base della continuità e gravità delle condotte e della mancanza di segni di distacco

  • art. 275 c.p.p.

    Previsione normativa sulla presunzione relativa, in materia di associazione per delitti di cui all'art. 74, circa la gravità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno precisato che la presunzione è relativa e richiede motivazione analitica qualora la difesa prospetti elementi contrari

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 231/2011

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte normativa che determinava una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare per reati di cui all'art. 74; la sentenza impone un necessario esame motivato del giudice quando la difesa proponga elementi idonei a escludere esigenze cautelari o a ritenere adeguate misure alternative

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari, cui era diretto il ricorso al Tribunale del riesame impugnato

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in caso di condanna alle spese e adempimenti di rito dopo la pronuncia

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 74 DPR 309/1990 non è necessario un'organizzazione complessa: è sufficiente una struttura minima, la ripetizione delle condotte, la ripartizione di compiti e la conoscenza reciproca almeno tra alcuni membri; il patto può essere implicito e desumibile dal comportamento
  • La prova dell'associazione può essere fondata su più fonti aggregate: dichiarazioni di collaboratori, videoriprese, intercettazioni (anche con gergo criptico), sequestri e modalità ripetute di occultamento/stoccaggio
  • La contestazione generica o l'assenza di un ruolo scritto non sono automaticamente determinanti: la giurisdizione valuta il contributo concreto e ripetuto dell'indagato (anche attività di occultamento, sorveglianza, cessioni) nel quadro complessivo
  • In tema di misure cautelari per reati associativi ex art. 74, sussiste una presunzione relativa riguardo alla gravità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere; la difesa può tuttavia superarla solo con elementi concreti e specifici che il giudice deve esaminare e motivare analiticamente
  • Le censure difensive basate su principi giurisprudenziali generali (es.: mera assenza di contatti costanti) vanno corredate da elementi fattuali specifici relativi al caso concreto; una critica parcellizzata alla motivazione del giudice non è sufficiente quando il provvedimento appare coerente e armonico
  • Per resistere a misure cautelari occorre offrire alla valutazione del giudice elementi idonei a dimostrare: mancanza di ruolo stabile, possibile adozione di misure meno afflittive, segni di resipiscenza, ancoraggio alla vita sociale, o elementi che interrompano la continuità criminale documentata

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