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Sentenza

Sentenza n. 1244/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 315/2024 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 24.5.2024

Giustizia amministrativa202600248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 315/2024 della Corte di Appello di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 315/2024 della Corte di Appello di Bologna. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 5 dicembre 2024, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie a dare attuazione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo sia le spese legali liquidate dal giudice ordinario sia quelle del giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, incluso il commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato è stata notificata all'amministrazione e, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, permane l'inadempimento, il giudizio di ottemperanza deve essere accolto se il contenuto della decisione è eseguibile e l'inadempienza risulta dagli atti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, precisando che devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte e comprese le spese riconosciute dal giudice della cognizione e quelle del giudizio di ottemperanza.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La persistente inosservanza del giudicato da parte dell'amministrazione giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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