Sentenza n. 583/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 21.5.2024, n. 584.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 21 maggio 2024, n. 584, relativa all’attribuzione della carta del docente per sei annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 21 maggio 2024, n. 584. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito e non ha formulato contestazioni. L’inottemperanza è proseguita anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l’assenza di contestazioni dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l’ulteriore eventualità di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’esecuzione del giudicato o, in mancanza, all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso inutile del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione consente di procedere giudizialmente per l’attuazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell’inottemperanza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente alla persistente mancata esecuzione del comando giudiziale, legittima l’ordine giudiziale di provvedere entro un termine assegnato.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
- Su richiesta della parte e in presenza dei relativi presupposti, il giudice dell’ottemperanza può applicare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, facendola decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione e sino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell’amministrazione inadempiente comporta, di regola, la condanna alle spese di lite.
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