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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9750/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 27/09/2021 che aveva respinto l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del 31/08/2021, con cui era stato aggravato l'obbligo di dimora in Battipaglia nella misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di 14,6 g di cocaina). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. e vizio di motivazione perché la pena inflitta (1 anno) era inferiore al limite di 3 anni indicato dalla disposizione e perché non sussistevano condizioni ostative all'applicazione degli arresti domiciliari, che erano stati richiesti da eseguire nel Comune di Scalea. Contestava inoltre la valutazione della gravità della violazione dell'obbligo di dimora, ritenendo che l'unica violazione contestata non giustificasse l'aggravamento in carcere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, confermando la correttezza della motivazione del Tribunale di Salerno che aveva valutato l'entità, i motivi e le circostanze delle violazioni ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.p. e dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p.: il ricorrente era responsabile di quattro condotte di evasione (con tre condanne definitive per evasione), aveva commesso il reato di resistenza alla P.G. durante un allontanamento dall'obbligo di dimora pochi giorni dopo la condanna, e risultavano precedenti condanne, comprese per resistenza; inoltre il Tribunale aveva dubbio sulla effettiva disponibilità dell'abitazione e sulla capacità della compagna di mantenerlo a Scalea. Alla declaratoria di inammissibilità è seguito l'onere delle spese e il pagamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). La Corte ha inoltre disposto che copia del provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma che incrimina la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nel caso concreto qualificava il fatto per il quale l'imputato era già stato condannato.

  • cod. proc. pen., art. 275, comma 2-bis

    Consente, in caso di violazione delle prescrizioni imposte, la sostituzione della misura con una più afflittiva e, richiamando l'art. 280, comma 3, permette l'applicazione della custodia in carcere anche per condanne inferiori a tre anni; la Corte ha ritenuto applicabile tale previsione per giustificare l'aggravamento.

  • cod. proc. pen., art. 276, comma 1

    Stabilisce che la sostituzione o il cumulo delle misure deve essere valutato in base all'entità, ai motivi e alle circostanze della violazione; la Corte ha richiamato questo principio per valutare l'idoneità della custodia in carcere.

  • cod. proc. pen., art. 280, comma 3

    Richiamato dalla norma di cui all'art. 275, comma 2-bis; contribuisce a legittimare l'applicazione della custodia cautelare anche quando la pena è inferiore a tre anni in presenza di violazioni rilevanti.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede l'onere delle spese e la misura del contributo alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000,00.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Prevede la trasmissione al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente di copia del provvedimento; la Corte ha disposto tale trasmissione.

Massime di principio

  • La sostituzione di una misura meno afflittiva con una più grave si valuta in base all'entità, ai motivi e alle circostanze della violazione: plurime evasioni e comportamenti ostili ai controlli (es. resistenza) pesano fortemente a favore dell'aggravamento.
  • L'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., può giustificare la custodia cautelare anche quando la pena definitiva è inferiore a tre anni se la violazione delle prescrizioni evidenzia l'inidoneità della misura meno afflittiva.
  • La mera domanda dell'imputato per eseguire gli arresti domiciliari in un luogo diverso non basta se sussistono fondati dubbi sull'effettiva disponibilità dell'abitazione o sulla capacità della persona che dovrebbe ospitarlo.
  • Condotte successive alla condanna (es. allontanamenti dall'obbligo di dimora, interventi alla stazione che ostacolano accertamenti, resistenza) aggravano il profilo cautelare e possono determinare la necessità della custodia cautelare.
  • Il giudizio di legittimità non reinventa valutazioni di merito: le censure generiche che chiedono una rivalutazione degli accertamenti correttamente motivati sono inammissibili.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende, valutata equitativamente.

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