Cassazione Penale, Ordinanza n. 41112/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze deducendo un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta eccessività della pena irrogata per il reato di ricettazione di particolare tenuità. La censura, per come riassunta dall'ordinanza, ripropone anche profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito e mira sostanzialmente a ottenere una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la determinazione della pena base e gli aumenti/diminuzioni per circostanze, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la decisione sia arbitraria o manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La determinazione della pena deve avvenire entro i limiti legali e secondo il potere discrezionale del giudice di merito.
art. 133 c.p.
La graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere compiuta sulla base dei criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché esercitato in coerenza con gli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sulla congruità della pena.
- La pena può essere sindacata in cassazione solo quando la motivazione presenti arbitrarietà o manifesta illogicità; in assenza di tali vizi, la doglianza sulla sua eccessività è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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