Sentenza n. 3471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2488/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 2488/2025, che aveva annullato la sanzione disciplinare della deplorazione con pena pecuniaria irrogata a un agente scelto della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza con la quale il TAR Campania aveva annullato la sanzione disciplinare della deplorazione, accompagnata dalla pena pecuniaria di 5/30 di una mensilità, irrogata a un agente scelto della Polizia di Stato per avere pubblicato su Facebook e Telegram una frase critica rispetto a precedenti sanzioni disciplinari, paragonandole alle sanzioni applicate alla Russia. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo violato il principio di terzietà, poiché il soggetto che aveva rilevato e contestato l’infrazione aveva anche adottato la decisione sanzionatoria. Con un unico motivo d’appello, il Ministero ha sostenuto che il TAR avesse applicato in modo astratto il principio di imparzialità, che il Vicario del Questore non fosse persona offesa dalla condotta, che l’art. 15, comma 5, del d.P.R. n. 737/1981 non imponesse la separazione tra accertamento e decisione e che l’imparzialità fosse comunque garantita dal divieto di partecipazione del segnalante alla Commissione consultiva. Ha inoltre dedotto che il Vicario avesse svolto un ruolo meramente formale e comunicativo, mentre la valutazione sostanziale fosse rimessa alla Commissione consultiva. L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto le censure di primo grado non esaminate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento della sanzione. Ha interpretato l’art. 15, comma 5, del d.P.R. n. 737/1981, alla luce degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, come espressione del principio generale di imparzialità e terzietà del procedimento disciplinare. Tale principio richiede una distinzione funzionale tra la fase di rilevazione, contestazione e istruttoria dell’illecito e la fase decisoria. Nel caso concreto, il medesimo soggetto aveva accertato il presunto illecito, sottoscritto la contestazione, convocato la Commissione consultiva, partecipato ai relativi lavori, sottoscritto il verbale e poi irrogato la sanzione. È risultato quindi irrilevante che non fosse formalmente componente votante della Commissione, poiché il parere della Commissione era non vincolante e la decisione finale conservava natura discrezionale. L’incompatibilità deriva dalla concentrazione delle funzioni e dalla possibile influenza delle valutazioni già espresse, senza necessità di dimostrare una concreta interferenza o un effettivo condizionamento. La violazione è stata qualificata come vizio sostanziale del procedimento, non superabile ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990. Le ulteriori censure riproposte dall’appellato non sono state esaminate per l’infondatezza dell’appello. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, d.P.R. n. 737/1981
non “possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato.”
La disposizione impone, in chiave sistematica e costituzionalmente orientata, la separazione funzionale tra chi rileva e contesta l’illecito disciplinare e chi decide sulla sanzione; la coincidenza tra contestatore e decisore compromette la terzietà del procedimento, anche se il primo non è formalmente componente della Commissione.
art. 18 d.P.R. n. 737/1981
Richiamato insieme all’art. 15 per descrivere l’assetto procedimentale delle sanzioni disciplinari di corpo; non consente comunque di superare il requisito sostanziale di terzietà tra fase istruttoria e fase decisoria.
art. 13 d.P.R. n. 737/1981
Indicato dal Ministero quale fonte dei criteri legali per la valutazione della gravità dell’illecito e della sanzione; il Consiglio di Stato ha ritenuto che la decisione finale conservi natura discrezionale e non sia meramente comunicativa.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La concentrazione delle funzioni istruttorie e decisorie costituisce un vizio sostanziale del procedimento, non riconducibile ai vizi formali non invalidanti, poiché non può escludersi che, davanti a un’autorità terza, l’esito sarebbe stato diverso.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impongono che l’autorità sanzionatoria sia distinta da chi ha svolto un ruolo attivo nell’accertamento e nella contestazione dell’illecito.
art. 111 Cost.
Il principio di terzietà del giudicante, pur riferito al procedimento disciplinare amministrativo, richiede che il decisore non abbia previamente partecipato alla fase accusatoria o istruttoria in posizione non neutrale.
artt. 3 e 24 Cost.
Concorrono a fondare gli standard minimi di imparzialità e di garanzia difensiva applicabili ai procedimenti disciplinari, in ragione della loro natura afflittiva.
art. 6 CEDU
Richiamato quale ulteriore parametro del principio di terzietà e obiettività del decisore nei procedimenti aventi carattere disciplinare.
art. 101 c.p.a.
La riproposizione in appello delle censure non esaminate dal primo giudice non impone il loro esame quando l’appello principale è infondato e la sentenza di primo grado viene confermata.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare relativo al personale della Polizia di Stato, il principio di imparzialità impone una distinzione funzionale tra la fase di rilevazione, contestazione e istruttoria dell’illecito e la fase di decisione sulla responsabilità e sulla sanzione.
- La coincidenza tra il soggetto che ha rilevato o contestato l’illecito disciplinare e quello che adotta il provvedimento sanzionatorio determina l’illegittimità della sanzione, anche senza la prova di una concreta interferenza o di un effettivo condizionamento del procedimento.
- L’incompatibilità del decisore sussiste in ragione del ruolo sostanziale svolto nella fase istruttoria o consultiva e non dipende dalla formale appartenenza alla Commissione disciplinare o dalla qualità di componente votante.
- Quando il parere della Commissione disciplinare è non vincolante, l’autorità che adotta la sanzione esercita una valutazione finale discrezionale; pertanto, non può qualificarsi come mero organo comunicativo se ha previamente partecipato all’accertamento o alla valutazione dell’illecito.
- La violazione della terzietà nel procedimento disciplinare è un vizio sostanziale, non sanabile mediante la disciplina dei vizi formali non invalidanti, poiché non è possibile escludere che una decisione assunta da un’autorità realmente terza avrebbe avuto contenuto diverso.
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