Cassazione Penale, Ordinanza n. 31713/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28 maggio 2025. Dal testo emerge che il ricorso conteneva almeno due doglianze: con la prima venivano contestati il giudizio di responsabilità e la configurabilità del delitto previsto dall'art. 391-ter c.p.; con la seconda veniva dedotta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non fossero consentite in sede di legittimità, perché riproponevano profili già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale, coerente con gli elementi acquisiti e priva di manifeste incongruenze logiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non ammissibili le doglianze relative alla responsabilità e alla configurabilità del reato di cui all'art. 391-ter c.p., nonché quella relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., in quanto riproduttive di contestazioni già valutate dai giudici di merito e non deducibili nei termini prospettati davanti alla Corte di cassazione. Dall'inammissibilità sono conseguite le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo trasmesso non specifica ulteriormente il relativo contenuto.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
La Corte richiama la specifica configurabilità del delitto contestato, ma il testo non espone ulteriori elementi interpretativi della fattispecie.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta oggetto di una censura non consentita in sede di legittimità, poiché già esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione ritenuta adeguata.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta le pronunce previste dalla disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che riproponga censure sulla responsabilità penale o sulla configurabilità del reato già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è ammissibile in cassazione quando si limiti a replicare profili già valutati e disattesi dai giudici di merito con motivazione adeguata e immune da manifeste illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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