Sentenza n. 248/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento “del Permesso in Sanatoria n. -OMISSIS-dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Gravina di Puglia, venuto a conoscenza del ricorrente in data 24.03.2021 a seguito di istanza di accesso agli atti”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto sia di legittimazione ad agire sia di interesse a ricorrere. Il ricorso non consentiva di individuare la posizione giuridica differenziata dei ricorrenti né il concreto vantaggio che essi avrebbero conseguito dall'annullamento del permesso in sanatoria. La controversia è stata definita in rito; le spese sono state compensate.
Atto impugnato: Permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Gravina in Puglia ai sensi della legge n. 326/2003
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria relativo a unità immobiliari residenziali realizzate in difformità dai titoli abilitativi edilizi. Il ricorso non conteneva motivi specificamente rubricati e non indicava in alcun modo la legittimazione ad agire dei ricorrenti né il loro interesse concreto e attuale all'annullamento del titolo edilizio. Il controinteressato ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
legge n. 326/2003
Indicata quale base normativa dell'istanza e del rilascio del permesso di costruire in sanatoria; la sentenza non esamina nel merito i presupposti della sanatoria.
Massime di principio
- L'impugnazione di un titolo edilizio è inammissibile quando il ricorrente non allega e non dimostra una posizione di legittimazione differenziata rispetto alla generalità dei consociati.
- L'interesse a ricorrere contro un titolo edilizio deve essere concreto e attuale e deve essere collegato all'utilità specifica che il ricorrente conseguirebbe dall'annullamento dell'atto; la sua mancata indicazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso non consente di individuare né la legittimazione ad agire né l'interesse concreto e attuale, il giudice definisce la controversia in rito senza esaminare la legittimità sostanziale del titolo edilizio impugnato.
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