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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38653/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) prescrizione del reato per errato calcolo dei giorni di sospensione dei termini processuali legati all'emergenza COVID-19 (contestazione del computo di 64 giorni vs 45 giorni); 2) tardività della querela della persona offesa e insufficiente prova della sua tempestiva conoscenza del fatto; 3) violazione del diritto di difesa per mancata acquisizione della testimonianza indicata dalla difesa (Cristian D'Alessandro) e rinnovazione dell'istruttoria; 4) errata qualificazione del fatto (truffa anziché sostituzione di persona) e conseguente vulnus difensivo; 5) assenza di raggiro e di danno alla persona offesa (danno solo alla compagnia assicurativa, che peraltro non ha querelato) e mancata configurabilità della truffa; 6) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) per l'esiguità del profitto ottenuto (circa 90 euro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare ha ritenuto infondati i motivi: sul punto 1 la Corte ha confermato l'applicazione del periodo di sospensione di 64 giorni previsto dall'art. 83 d.l. n.18/2020 per le udienze fissate nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020; sul punto 2 ha ritenuto che la tardività della querela non fosse provata in modo convincente dalla difesa; sul punto 3 ha valutato che la difesa non abbia indicato il contenuto e l'importanza decisiva della testimonianza omessa; sul punto 4 la censura non era ammissibile in cassazione poiché non sollevata in appello, e comunque la differente qualificazione rientra nella discrezionalità del giudice; sul punto 5 la Corte ha spiegato che sia la compagnia assicurativa sia la persona intestataria della polizza possono ritenersi danneggiate dalla condotta e che la questione relativa alla legittimazione a querelare non era stata sollevata in appello; sul punto 6 la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non è stata adeguatamente provata e, inoltre, non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Riferimento ai termini di prescrizione; utilizzato nel conteggio complessivo dei termini prescrizionali del reato impugnato

  • art. 160 c.p.

    Riferimento ai termini di prescrizione in presenza di circostanze che ne sospendono o interrompono il decorso; richiamato nel quadro del calcolo prescrizionale

  • art. 161 c.p.

    Richiamato nel calcolo del termine prescrizionale complessivo insieme agli artt. 157 e 160

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    La Corte ha interpretato la norma in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite: se l'udienza era fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 si applica per intero la sospensione di 64 giorni ai fini della prescrizione, indipendentemente dalla data precisa dell'udienza

  • art. 494 c.p.

    Riferimento alla fattispecie originaria di sostituzione di persona che era stata inizialmente contestata; la Corte ha comunque ritenuto congrua la valutazione di merito sulla natura del fatto

  • art. 124 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della querela e della sua tempestività; usato nei motivi di doglianza sulla procedibilità a querela

  • art. 529 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per applicarla

  • art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.

    Norma sulla vizi di motivazione per omessa assunzione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto che la prova omessa non fosse stata descritta come decisiva dalla difesa

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per la questione della diversa qualificazione del fatto; la Corte ha osservato che la censura non era stata sollevata tempestivamente in appello

  • art. 640 c.p.

    Norma che definisce il reato di truffa: la Corte ha confermato l'esistenza degli elementi della truffa secondo il compendio probatorio

  • art. 546 primo comma n.1 lett. 3 c.p.p.

    Richiamato nella fase di impugnazione per questioni relative alla motivazione e al materiale probatorio; la Corte ha esaminato la completezza degli elementi acquisiti

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio incomba sul difensore e che la questione non potesse essere sollevata per la prima volta in cassazione senza elementi specifici

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato in relazione al procedimento e alla non punibilità; la Corte ha valutato l'ammissibilità della deduzione in cassazione

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sulla rilevabilità d'ufficio di cause di proscioglimento e sul perimetro dei poteri del giudice di merito e di legittimità

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    Limitazione delle deduzioni in cassazione: la Corte ha richiamato il divieto di sollevare per la prima volta questioni non proposte in sede di appello

Massime di principio

  • La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19 (d.l. 18/2020) si applica integralmente (64 giorni) quando l'udienza era fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, indipendentemente dalla data esatta dell'udienza fissata nel periodo
  • Le questioni relative alla tardività della querela richiedono prove concrete e specifiche sulla data di conoscenza del fatto da parte della persona offesa; mere deduzioni logiche generiche sono insufficienti
  • La mancata acquisizione di una prova indicata dalla difesa può costituire vizio di motivazione solo se la prova omessa è stata indicata come effettivamente decisiva e il suo contenuto è stato esplicitato come idoneo a mutare il giudizio di colpevolezza
  • In cassazione non sono ammissibili questioni non sollevate nei gradi precedenti: molte doglianze (es. nuova qualificazione giuridica del fatto o specifiche eccezioni di merito) devono essere proposte in appello per essere esaminate in sede di legittimità
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità) richiede che l'imputato alleghi e documenti puntualmente i presupposti oggettivi e soggettivi; la questione non può essere generalmente sollevata per la prima volta in Cassazione senza elementi immediatamente rilevabili dagli atti
  • Nelle ipotesi di reati complessi o con più soggetti danneggiati, la titolarità della querela può spettare anche a terzi danneggiati oltre al soggetto materialmente raggirato; va valutata la concreta lesione di interessi giuridici diversi (patrimonio vs fede pubblica)

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