Cassazione Penale, Sentenza n. 38653/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) prescrizione del reato per errato calcolo dei giorni di sospensione dei termini processuali legati all'emergenza COVID-19 (contestazione del computo di 64 giorni vs 45 giorni); 2) tardività della querela della persona offesa e insufficiente prova della sua tempestiva conoscenza del fatto; 3) violazione del diritto di difesa per mancata acquisizione della testimonianza indicata dalla difesa (Cristian D'Alessandro) e rinnovazione dell'istruttoria; 4) errata qualificazione del fatto (truffa anziché sostituzione di persona) e conseguente vulnus difensivo; 5) assenza di raggiro e di danno alla persona offesa (danno solo alla compagnia assicurativa, che peraltro non ha querelato) e mancata configurabilità della truffa; 6) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) per l'esiguità del profitto ottenuto (circa 90 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare ha ritenuto infondati i motivi: sul punto 1 la Corte ha confermato l'applicazione del periodo di sospensione di 64 giorni previsto dall'art. 83 d.l. n.18/2020 per le udienze fissate nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020; sul punto 2 ha ritenuto che la tardività della querela non fosse provata in modo convincente dalla difesa; sul punto 3 ha valutato che la difesa non abbia indicato il contenuto e l'importanza decisiva della testimonianza omessa; sul punto 4 la censura non era ammissibile in cassazione poiché non sollevata in appello, e comunque la differente qualificazione rientra nella discrezionalità del giudice; sul punto 5 la Corte ha spiegato che sia la compagnia assicurativa sia la persona intestataria della polizza possono ritenersi danneggiate dalla condotta e che la questione relativa alla legittimazione a querelare non era stata sollevata in appello; sul punto 6 la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non è stata adeguatamente provata e, inoltre, non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Riferimento ai termini di prescrizione; utilizzato nel conteggio complessivo dei termini prescrizionali del reato impugnato
art. 160 c.p.
Riferimento ai termini di prescrizione in presenza di circostanze che ne sospendono o interrompono il decorso; richiamato nel quadro del calcolo prescrizionale
art. 161 c.p.
Richiamato nel calcolo del termine prescrizionale complessivo insieme agli artt. 157 e 160
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
La Corte ha interpretato la norma in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite: se l'udienza era fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 si applica per intero la sospensione di 64 giorni ai fini della prescrizione, indipendentemente dalla data precisa dell'udienza
art. 494 c.p.
Riferimento alla fattispecie originaria di sostituzione di persona che era stata inizialmente contestata; la Corte ha comunque ritenuto congrua la valutazione di merito sulla natura del fatto
art. 124 c.p.p.
Richiamato nel contesto della querela e della sua tempestività; usato nei motivi di doglianza sulla procedibilità a querela
art. 529 c.p.p.
Norma che disciplina la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per applicarla
art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.
Norma sulla vizi di motivazione per omessa assunzione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto che la prova omessa non fosse stata descritta come decisiva dalla difesa
art. 521 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per la questione della diversa qualificazione del fatto; la Corte ha osservato che la censura non era stata sollevata tempestivamente in appello
art. 640 c.p.
Norma che definisce il reato di truffa: la Corte ha confermato l'esistenza degli elementi della truffa secondo il compendio probatorio
art. 546 primo comma n.1 lett. 3 c.p.p.
Richiamato nella fase di impugnazione per questioni relative alla motivazione e al materiale probatorio; la Corte ha esaminato la completezza degli elementi acquisiti
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio incomba sul difensore e che la questione non potesse essere sollevata per la prima volta in cassazione senza elementi specifici
art. 530 c.p.p.
Richiamato in relazione al procedimento e alla non punibilità; la Corte ha valutato l'ammissibilità della deduzione in cassazione
art. 129 c.p.p.
Richiamato nella discussione sulla rilevabilità d'ufficio di cause di proscioglimento e sul perimetro dei poteri del giudice di merito e di legittimità
art. 606 comma 3 c.p.p.
Limitazione delle deduzioni in cassazione: la Corte ha richiamato il divieto di sollevare per la prima volta questioni non proposte in sede di appello
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19 (d.l. 18/2020) si applica integralmente (64 giorni) quando l'udienza era fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, indipendentemente dalla data esatta dell'udienza fissata nel periodo
- Le questioni relative alla tardività della querela richiedono prove concrete e specifiche sulla data di conoscenza del fatto da parte della persona offesa; mere deduzioni logiche generiche sono insufficienti
- La mancata acquisizione di una prova indicata dalla difesa può costituire vizio di motivazione solo se la prova omessa è stata indicata come effettivamente decisiva e il suo contenuto è stato esplicitato come idoneo a mutare il giudizio di colpevolezza
- In cassazione non sono ammissibili questioni non sollevate nei gradi precedenti: molte doglianze (es. nuova qualificazione giuridica del fatto o specifiche eccezioni di merito) devono essere proposte in appello per essere esaminate in sede di legittimità
- L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità) richiede che l'imputato alleghi e documenti puntualmente i presupposti oggettivi e soggettivi; la questione non può essere generalmente sollevata per la prima volta in Cassazione senza elementi immediatamente rilevabili dagli atti
- Nelle ipotesi di reati complessi o con più soggetti danneggiati, la titolarità della querela può spettare anche a terzi danneggiati oltre al soggetto materialmente raggirato; va valutata la concreta lesione di interessi giuridici diversi (patrimonio vs fede pubblica)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38516/2025 del 28/11/2025
- Sentenza penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38517/2025 del 28/11/2025
- Sentenza penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38518/2025 del 28/11/2025
- Sentenza penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38519/2025 del 28/11/2025
- Sentenza penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38521/2025 del 28/11/2025
- Sentenza penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38522/2025 del 28/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →