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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41821/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/11/2022 che ha rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà) con riferimento a una pena di 3 anni e 3 mesi. Il ricorrente deduceva che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente elementi positivi a suo favore presenti nel fascicolo (offerta di opportunità lavorativa, percorso rieducativo tra periodi di carcerazione, periodo lavorativo intercorso, storicità lavorativa ai sensi dell'art.21 Ord. pen., accoglimento della liberazione anticipata, relazione di sintesi positiva) e non aveva esercitato i poteri istruttori previsti dall'art.47, comma 3-bis Ord. pen. per acquisire la relazione del carcere di Milano sul comportamento nel precedente anno. Contestava inoltre l'omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di semilibertà sulla base di norme processuali e costituzionali (artt.48,50 Ord. pen., 125,666,678 cod. proc. pen., 111 Cost.).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo (assorbente). Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza, pur avendo evidenziato profili positivi (avvio di percorso critico, progettualità, comportamento carcerario corretto), ha rigettato la richiesta senza considerare che la mancata ammissione di colpevolezza non può di per sé ostare all'accoglimento della misura alternativa; ciò che conta è l'evoluzione della personalità dopo il fatto e l'avvio di un processo critico. La Corte ha inoltre richiamato il dovere del giudice di attivare i poteri istruttori previsti dall'art.47, comma 3-bis, per acquisire informazioni rilevanti (es. relazione della Casa circondariale). Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e si è disposta la remissione per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    Regola il giudizio prognostico per l'affidamento in prova; la Corte interpreta che, ai fini dell'accoglimento, non possono da soli essere decisivi in senso negativo la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza; rileva invece l'evoluzione della personalità e l'avvio del processo critico.

  • art. 47, comma 3-bis Ord. pen.

    Attribuisce al giudice poteri istruttori per acquisire notizie sul comportamento del detenuto; la Corte ha rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto attivarli per ottenere la relazione della casa circondariale sul comportamento nell'anno precedente.

  • art. 48 Ord. pen.

    Norma relativa alla semilibertà e alle misure alternative; nella decisione è richiamata a supporto del profilo di omissione motivazionale in relazione al rigetto della semilibertà.

  • art. 50 Ord. pen.

    Si riferisce alle modalità di esecuzione delle misure alternative; la sentenza lo cita nel quadro delle norme da considerare nel giudizio di ammissibilità delle misure alternative.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata tra quelle che impongono doveri istruttori e motivazionali al giudice; la Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione/configurazione procedurale può determinare annullamento.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata tra le disposizioni attinenti alla motivazione e alla valutazione degli elementi istruttori nella decisione sulle misure alternative; indicativa del necessario apprezzamento degli elementi di fatto.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Norma procedurale collegata alla competenza del giudice dell'esecuzione e alla motivazione degli atti; citata per l'obbligo di decisione motivata.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo e del diritto a una decisione motivata; la Corte lo invoca per richiedere adeguata motivazione e uso dei poteri istruttori.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n.1410/2019 e Sez.1, n.10586/2019)

    La Corte richiama precedenti che stabiliscono che non è necessario che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del passato, bensì sia sufficiente l'avvio di tale processo; e che la mancata ammissione di colpevolezza non costituisce di per sé ostativo all'affidamento in prova, dovendosi valutare l'accettazione della sentenza e l'evoluzione della personalità.

Massime di principio

  • Nelle richieste di affidamento in prova e semilibertà il giudice deve valutare l'evoluzione della personalità del condannato dopo il fatto: non è richiesta la completa ammissione di colpa, è sufficiente l'avvio di un processo critico.
  • La gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza non possono, da soli, giustificare il rigetto della misura alternativa: occorre un giudizio prognostico complessivo basato su elementi concreti.
  • Il giudice ha il dovere di esercitare i poteri istruttori (art.47, comma 3-bis Ord. pen. e norme processuali) per acquisire documentazione rilevante, ad esempio le relazioni del carcere sul comportamento recente del detenuto; l'omissione può determinare annullamento dell'ordinanza.
  • La decisione di accoglimento o rigetto di misure alternative deve essere adeguatamente motivata, con esame esplicito degli elementi positivi prodotti dalla difesa (proposte di lavoro, percorsi rieducativi, relazioni favorevoli, attività lavorativa pregressa e benefici già concessi).
  • Per il difensore: documentare e depositare prove concrete di reinserimento sociale (offerte di lavoro, relazioni rieducative, attestazioni sul comportamento carcerario) è cruciale; segnalare al giudice la necessità di acquisire relazioni carcerarie recenti.
  • In caso di motivazione insufficiente o di mancata considerazione di elementi favorevoli, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

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