Cassazione Penale, Sentenza n. 08168/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e errata applicazione delle norme processuali: la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello di Romano ritenendolo proposto oltre il termine. La difesa ha dedotto che il Tribunale, nel dispositivo letto in udienza, aveva riservato 30 giorni per il deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.), pertanto il termine per proporre appello doveva decorrere dalla data indicata per il deposito e non dai termini ordinari; inoltre, trattandosi di imputato giudicato in assenza, al termine dovevano aggiungersi ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis c.p.p. Alla luce di tale conteggio l'impugnazione depositata il 21/02/2025 risultava tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha constatato l'errore di diritto della Corte d'appello nella determinazione del termine per proporre appello (non avendo considerato il termine di trenta giorni indicato dal primo giudice per il deposito della motivazione e l'ulteriore proroga per imputato giudicato in assenza), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. In sostanza l'atto di gravame depositato il 21/02/2025 è stato ritenuto tempestivo.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma sostanziale relativa al fatto-reato per cui l'imputato era stato condannato; citata come riferimento al capo di imputazione ma non rilevante ai fini della questione procedurale oggetto del ricorso.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, trattandosi di imputato giudicato in assenza, al termine ordinario per proporre appello (calcolato rispetto al deposito della motivazione) si aggiungono ulteriori 15 giorni; tale incremento deve essere computato insieme agli ulteriori termini derivanti dall'indicazione di un termine maggiore per il deposito delle motivazioni.
art. 544, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la disposizione che consente al giudice di riservarsi un termine per depositare la motivazione; quando il dispositivo letto in udienza indica un termine maggiore (es. 30 giorni), il termine per proporre impugnazione decorre dalla data indicata per il deposito e va conteggiato con le eventuali maggiorazioni previste (es. i 15 giorni per l'imputato giudicato in assenza).
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado, nel dispositivo letto in udienza, indica un termine per il deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.), il termine per proporre impugnazioni decorre dalla data indicata per il deposito e va calcolato a partire da quella data.
- Quando l'imputato è giudicato in assenza, al termine ordinario per proporre appello si aggiungono i 15 giorni previsti dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p.; tale maggiorazione si somma agli eventuali giorni già decorrenti dal termine riservato per il deposito delle motivazioni.
- In caso di contrasto sulla tempestività dell'impugnazione è fondamentale verificare il dispositivo letto in udienza (data/termine indicato per il deposito della motivazione), la data effettiva di deposito della motivazione (se già intervenuta) e la data di deposito dell'atto di gravame, con relativa documentazione di ricezione.
- Se la Corte territoriale calcola erroneamente il termine per l'impugnazione per un errore di diritto, la Cassazione può annullare la decisione e disporre la prosecuzione del giudizio presso la Corte d'appello; errori di computo dei termini sono valutabili in sede di legittimità.
- Per evitare incertezze procedurali, quando si contesta una sentenza con dispositivo che indica termine per deposito della motivazione, il difensore dovrebbe anticipare l'impugnazione nei limiti consentiti o comunque conservare ogni prova dell'atto e della data di presentazione per opponersi tempestivamente a eventuali contestazioni di inammissibilità.
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