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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00512/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (riesame) che in parte aveva confermato il sequestro preventivo a fini di confisca disposto dal G.i.p. nei confronti di Alberto De Luca, Giuseppe De Luca e della CO.G.EDIL S.r.l.; il ricorrente deduceva violazione dell'art. 191 c.p.p. per inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti emersi dalla sentenza Corte EDU, 06/02/2025, Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia, e censurava la mancata sollevazione d'ufficio della questione di legittimità costituzionale delle norme interne (art. 35 legge n.4/1929, artt. 51-52 d.P.R. n.633/1972, artt. 32-33 d.P.R. n.600/1973) in rapporto all'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte EDU; deduceva che gli atti della verifica fiscale erano decisivi per il fumus commissi delicti e quindi dovevano essere dichiarati inutilizzabili o doveva essere sollevata la questione di costituzionalità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la sentenza della Corte EDU avrebbe natura di "legge" idonea a rientrare nei divieti di cui all'art. 191 c.p.p. e ha escluso che il giudice nazionale possa estendere per via interpretativa i divieti di utilizzazione delle prove oltre quanto espressamente previsto dalla legge. Ha altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, osservando che la violazione sistemica rilevata dalla Corte EDU non comporta di per sé la inutilizzabilità generalizzata degli atti di verifica antecedenti l'adozione delle misure di adeguamento e che il legislatore ha già intervenuto (tra l'altro con l'art. 13-bis del d.l. 17/6/2025, n.84, convertito) prevedendo un regime di validazione e di salvaguardia degli atti anteriori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è emersa colpa grave nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate

    La Corte ha interpretato tale norma in senso restrittivo: i divieti di utilizzazione delle prove sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliati per via interpretativa dal giudice in base a decisioni della Corte EDU

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale richiamata nell'atto di sequestro (reato contestato al ricorrente); la sentenza non ha modificato l'applicazione sostanziale del capo d'imputazione

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale citata tra i capi di imputazione; nessuna innovazione interpretativa rispetto al merito dei rilievi penali

  • artt. 110 cod. pen. e art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Rilevate come norme richiamate per il reato in concorso; la decisione si è concentrata sul regime probatorio e non sull'interpretazione di tali fattispecie

  • artt. 5 e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001

    Norme relative all'illecito amministrativo dipendente da reato contestato alla società; citate nel decreto di sequestro, non oggetto di specifica revisione nel ricorso

  • art. 35 legge 14 gennaio 1929, n. 4

    Richiamata come parte della disciplina nazionale ritenuta dalla Corte EDU tra le fonti che hanno concorso alla violazione sistemica dell'art. 8 CEDU; la Corte di legittimità ha osservato che la violazione sistemica non implica automaticamente inutilizzabilità generalizzata delle prove

  • artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati come disposizioni tributarie considerate dalla Corte EDU nel quadro della violazione sistemica; la Corte di legittimità ha ritenuto che sia compito del legislatore adeguare la normativa e che non si possa perciò estendere l'inutilizzabilità per via giurisprudenziale

  • artt. 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973

    Analogamente richiamati fra le disposizioni esaminate dalla Corte EDU; l'orientamento della Cassazione è che le misure legislative intervenute preservano la validità degli atti antecedenti

  • art. 8 CEDU

    Richiamato quale parametro sovranazionale di tutela della vita privata e del domicilio: la Corte EDU ha riscontrato violazioni sistemiche italiane, ma la Corte di legittimità ha distinto tra la constatazione di violazioni sistemiche e la disciplina interna dell'inutilizzabilità delle prove

  • art. 13 CEDU

    Richiamato in combinato disposto dalla questione sollevata; la Corte ha ritenuto che le carenze indicate dalla Corte EDU riguardino rimedi e controlli, ma non impongano automaticamente l'inutilizzabilità probatoria

  • art. 6, § 1, CEDU

    Richiamato quale parametro sul giusto processo; la Corte ha valutato l'insieme delle garanzie, ritenendo comunque che la disciplina di inutilizzabilità resti di competenza del legislatore

  • Corte EDU, sent. 06/02/2025, Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia

    Decisione che ha accertato una violazione sistemica dell'art. 8 CEDU da parte dell'Italia in materia di accessi e verifiche fiscali; la Cassazione ha ritenuto che tale sentenza non abbia natura di "legge" idonea ad ampliare i divieti di utilizzazione delle prove ai sensi dell'art. 191 c.p.p. e ha distinto fra adeguamento legislativo e inutilizzabilità automatica

  • art. 12 e art. 13 della legge n. 212/2000

    Indicate nella sentenza della Corte EDU come norme nazionali che contengono principi utili; la Cassazione ha osservato che il legislatore ha comunque integrato tali principi con misure successive

  • art. 13-bis d.l. 17 giugno 2025, n. 84 (conv. legge 30 luglio 2025, n. 108)

    Intervento legislativo post-sentenza Corte EDU che ha previsto l'obbligo di indicare e motivare circostanze e condizioni che giustificano l'accesso nei processi verbali e nelle autorizzazioni e ha stabilito la validità degli atti redatti anteriormente all'entrata in vigore della norma; la Corte lo ha richiamato per sostenere che il legislatore ha adottato una soluzione conservativa che preserva gli atti precedenti

  • Corte costituzionale, sentenze n. 252/2020, n. 219/2019, n. 186/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare i limiti all'ammissibilità di pronunce additive in tema di inutilizzabilità e per sottolineare che la materia è riservata a scelte legislative di stretta interpretazione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle spese processuali: la Corte ha escluso che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, incidendo sul regime delle spese a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Una decisione della Corte EDU che accerti violazioni "sistemiche" delle garanzie in materia di accessi fiscali non trasforma automaticamente le sue conclusioni in un divieto di utilizzazione delle prove ai sensi dell'art. 191 c.p.p.: la Corte di legittimità distingue tra il riconoscimento di un problema sistemico e l'istituto eccezionale dell'inutilizzabilità probatoria, che è disciplinato dalla legge interna e di stretta interpretazione
  • Il giudice nazionale non può, con pronunce interpretative ampie, estendere l'ambito dell'inutilizzabilità delle prove oltre quanto previsto dalla legge: la materia è riservata principalmente al legislatore e le pronunce giurisdizionali additive sono ammesse in misura molto limitata
  • Se una sentenza internazionale richiede "misure generali" di adeguamento, è compito dello Stato adottare norme e prassi conformative; fino all'adozione di tali misure, la giurisprudenza nazionale può ritenere validi gli atti amministrativi anteriori salvo valutazioni concretamente fondate di illegittimità
  • La sollevazione d'ufficio di questioni di legittimità costituzionale da parte del giudice è obbligatoria solo quando ricorrano i presupposti costituzionali: se la questione è manifestamente infondata (perché la sentenza internazionale non produce automaticamente gli effetti invocati), il giudice può non sollevarla
  • In sede di impugnazione sui profili probatori collegati ad accessi fiscali, è utile documentare con precisione l'illegittimità formale e sostanziale delle operazioni (es. assenza di motivazione nell'autorizzazione, mancata informazione al contribuente, ecc.), perché la mera richiamata sentenza della Corte EDU non è di per sé sufficiente a determinare l'inutilizzabilità

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