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Sentenza

Sentenza n. 2218/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A. n. 643/2024 sulla determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica privata, inclusi gli allegati e le clausole contrattuali collegate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il decreto regionale di determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica privata per l’anno 2024, lamentando, in sintesi: la violazione dell’art. 25, comma 3, della l.r. n. 5/2009 e il difetto di istruttoria nella determinazione dell’aggregato per la medicina nucleare, per non avere considerato il piano del fabbisogno; il superamento, per la radiologia, del limite di variazione negativa del -1%, con deduzione di difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; la violazione dell’art. 7, commi 3, 4 e 5, della l.r. n. 5/2009 per non avere riservato l’aggregato provinciale alla popolazione residente nella relativa provincia; l’illegittimità derivata dell’art. 12 e dell’allegato A; nonché l’illegittimità derivata dell’allegato C e dell’art. 14, comprese le previsioni sulla sospensione della remunerazione e dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto e la clausola di salvaguardia con rinuncia alle impugnazioni degli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe. Nel corso del giudizio, tuttavia, la società ha dichiarato di avere ottenuto gli importi ulteriori cui aspirava mediante l’accesso al fondo perequativo previsto dall’art. 4 del decreto impugnato, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva, tale da modificare in modo pieno e irretrattabile la situazione controversa; l’improcedibilità, invece, ricorre quando una situazione nuova renda certa e definitiva l’inutilità della decisione giudiziale. Nel caso concreto, l’erogazione delle somme mediante il fondo perequativo ha soddisfatto l’interesse pratico perseguito dalle ricorrenti, ma non ha modificato né radicalmente revisionato il budget originariamente assegnato. Pertanto non sussistevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere, mentre era venuto meno l’interesse a ottenere una pronuncia di merito. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 4 D.A. n. 643/2024

    L’utilizzo del fondo perequativo, con conseguente erogazione di risorse ulteriori, ha fatto venir meno l’utilità concreta della pronuncia di merito, pur senza modificare il budget originariamente assegnato.

  • art. 25 l.r. n. 5/2009

    Richiamato quale base normativa delle contestate modalità di determinazione degli aggregati di spesa, ma non esaminato nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • art. 7 l.r. n. 5/2009

    Richiamato con riferimento alla destinazione degli aggregati provinciali, ma non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a modificare pienamente e irretrattabilmente la situazione controversa.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche se l’amministrazione non abbia integralmente riformato o annullato l’atto impugnato.
  • L’erogazione al ricorrente di risorse ulteriori attraverso un meccanismo perequativo può rendere inutile la pronuncia di merito e determinare l’improcedibilità del ricorso, anche quando il budget originariamente assegnato non sia stato formalmente modificato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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