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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36601/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 416 e 416‑bis.1 c.p. e art. 61 bis. Si censura, per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 275 c.p.p., che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato adeguatamente il decorso del tempo (fatti del 2019) e la possibilità di ospitalità in Liguria, ritenendo invece che il pericolo di reiterazione dovesse essere concreto e attuale e che la rilevanza mediatica del caso avrebbe ridotto il rischio di recidiva; si deduce infine che avrebbe dovuto essere adottata misura meno afflittiva della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità delle censure. Ha richiamato il principio secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (applicabile ai reati aggravati dall'art. 416‑bis.1) è prevalente e non è scalfibile dal mero decorso del tempo; ai fini della revoca o sostituzione della misura rileva solo il tempo decorrente dall'applicazione/esecuzione della misura e non il cosiddetto "tempo silente" antecedente, salvo emergere ulteriori elementi. Per tali ragioni il Tribunale del riesame non ha errato nel ritenere insufficiente l'argomentazione difensiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Indica il titolo di reato a carico dell'imputato; citato come fatto storico ma non oggetto di interpretazione normativa rilevante nella decisione sulla cautela

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Delitto aggravato per il quale opera la presunzione relativa di esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; la Corte rimarca che tale presunzione è prevalente e difficilmente scalfibile dal solo decorso del tempo

  • art. 61 bis cod. pen.

    Aggravante o circostanza di rilevanza sostanziale collegata ai fatti, richiamata nel quadro dell'imputazione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riconosciuta dalla Corte come presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per alcuni reati; prevale sulla norma generale (art. 274) e non è superata dal mero decorso del tempo

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte precisa che è surrogata dalla disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, quando ricorre quest'ultimo

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che le disposizioni sulla revoca/sostituzione della misura fanno salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice che dispone la misura cautelare di valutare il "tempo silente"; la Corte distingue però tale valutazione da quella richiesta al giudice della revoca/sostituzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione e l'obbligo di condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    Rilevata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (per determinati reati aggravati) attribuisce una prevalenza alla necessità della custodia cautelare in carcere e non può essere disattesa con argomentazioni generiche.
  • Il mero decorso del tempo (il "tempo silente" antecedente all'applicazione della misura) non è di per sé sufficiente a dimostrare la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari in sede di revoca o sostituzione: occorrono elementi nuovi e specifici.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario formulare censure precise e specifiche; mancanza di specificità comporta inammissibilità e condanna alle spese e a sanzione pecuniaria quando il ricorso sia manifestamente colposo.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia in carcere bisogna dimostrare fatti sopravvenuti o circostanze concrete che rendano improbabile la reiterazione del reato (es. prova di stabile collocazione alternativa, cambiamenti di fatto comprovabili, assenza di occasione concreta di delinquere).
  • La valutazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive richiede motivazioni circostanziate dal giudice: l'assenza di tali motivazioni nella pronuncia impugnata può essere superata solo mostrando elementi concreti che rendano le esigenze cautelari non più attuali.

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