Ordinanza n. 2940/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'esatta ottemperanza al decreto d’accoglimento ex lege 89/2001 (Legge Pinto) del 20.07.2022, n. cron. 2031/2022, rep. 3877/2022, emesso dalla Corte d’Appello di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, in relazione al giudizio recante n. R.G.V.G. 1424/2022, notificato all’ Amministrazione resistente in data 22.07.2022 e passato in giudicato, giusto certificato di mancata proposizione del ricorso in Cassazione del 25.11.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Napoli di accoglimento della domanda di equa riparazione ex lege 89/2001, passato in giudicato, del quale si chiede l’ottemperanza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l’esatta esecuzione del decreto di accoglimento emesso dalla Corte d’Appello di Napoli ai sensi della legge Pinto, relativo alla liquidazione di somme dovute per irragionevole durata del processo. Il decreto, notificato al Ministero della Giustizia e divenuto irrevocabile per mancata proposizione del ricorso per cassazione, costituisce il titolo giudiziale posto a fondamento dell’azione di ottemperanza. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto, dopo il decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione e per il biennio previsto dalla norma.
La decisione
Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001. Il giudice ha ritenuto che la nuova disposizione introduca una causa automatica di sospensione dei giudizi di ottemperanza concernenti crediti liquidati ai sensi della legge Pinto, applicabile decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della legge n. 207/2024 e fino alla scadenza del biennio normativamente previsto. Ha inoltre precisato che il giudizio potrà proseguire mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. Nessuna decisione è stata assunta sui profili processuali non esaminati, sul merito dell’ottemperanza o sulle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo, tra l’altro, il comma 12-bis.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Prevede la sospensione automatica, per il biennio stabilito, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto, nonché il divieto di iniziare nuove azioni esecutive o giudizi di ottemperanza nel medesimo periodo.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, il fondamento processuale della sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Consente la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.
l. n. 89/2001
Disciplina l’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo e costituisce il fondamento sostanziale del credito azionato in ottemperanza.
Massime di principio
- L’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto, con decorrenza dopo il termine di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione e per il biennio previsto dalla legge.
- La sospensione automatica del giudizio di ottemperanza opera indipendentemente dalla definizione dei profili di rito, di merito e sulle spese, che restano impregiudicati fino alla prosecuzione del processo.
- Dopo la scadenza del biennio di sospensione, il giudizio di ottemperanza prosegue a seguito di istanza di fissazione dell’udienza presentata entro novanta giorni, secondo l’art. 80, comma 1, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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