Cassazione Penale, Sentenza n. 18927/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per il reato di lesioni a carico di Angelo Vulpis con quattro motivi sostanzialmente coincidenti: vizi motivazionali per presunta incompatibilità fra le risultanze probatorie e la deposizione della persona offesa (che sarebbe portatrice di movente vendicativo), contraddizioni tra il racconto della vittima e le altre deposizioni (in particolare del Dott. Andrea Molino), contestazione della sussistenza e della compatibilità delle lesioni e censura dell'affidabilità complessiva della prova dichiarativa. In sintesi, il ricorso sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di merito svolte dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in una mero richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio e del significato delle dichiarazioni, questione preclusa in sede di legittimità salvo che emerga un travisamento oggettivo e non opinabile della prova. Si è richiamata la giurisprudenza che delimita il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00. Sentenza pronunciata il 28/01/2022.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i limiti entro i quali il ricorso per cassazione può essere proposto; il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti da tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Interpretato come norma che esclude il sindacato di mera rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità; la Corte ha applicato il principio secondo cui non è ammessa in Cassazione una confutazione sul significato della prova che implichi una nuova valutazione del merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: i motivi che richiedono solo una diversa valutazione delle dichiarazioni o degli elementi probatori sono inammissibili.
- Per far valere in Cassazione un vizio motivazionale relativo alle prove dichiarative occorre dimostrare un travisamento concreto e non opinabile: ossia evidenziare una difformità palese tra il contenuto oggettivo di una dichiarazione e quanto il giudice ha dichiarato di averne tratto.
- Le accuse di parzialità o movente vendicativo della persona offesa devono essere sostenute con elementi concreti e specifici che mostrino come tali profili abbiano inciso sulla credibilità in modo decisivo e non con mere asserzioni generiche.
- Se i motivi di ricorso si risolvono in semplici osservazioni critiche o nella riproposizione dei fatti in termini diversi, il rischio è l'inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni previste dall'art. 616.
- Nella redazione dell'impugnazione in Cassazione è essenziale distinguere tra censure di diritto (ammissibili) e richieste di rinnovata valutazione del materiale probatorio (precluse); le prime vanno concretamente motivate sul piano giuridico, le seconde devono essere evitate o supportate da elementi idonei a configurare travisamento.
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