Cassazione Penale, Sentenza n. 12861/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi: 1) errata applicazione della legge penale per sopravvenuta improcedibilità del reato indicato al capo B) (furto aggravato) a seguito delle modifiche all'art. 624 c.p. introdotte dal d.lgs. n.150/2022, sostenendo che la persona offesa non abbia presentato querela necessaria ma solo una denuncia priva di volontà di procedere; 2) inosservanza della legge e vizi di motivazione per la mancata decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 20-bis c.p., presentata in sede d'appello nelle conclusioni scritte; 3) violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, posto che lo stesso perito aveva espresso, in altro procedimento per fatti analoghi, un giudizio diverso sulla imputabilità dell'imputato, senza che la Corte territoriale abbia spiegato scientificamente la discrepanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo nel primo motivo: ha accertato che per il capo B) non risulta agli atti la querela della persona offesa (la denuncia immediata non conteneva volontà di punire) né che la querela sia stata successivamente proposta entro il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. n.150/2022; quindi sussiste la sopravvenuta improcedibilità e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo B). Pur rilevando che nel frattempo è intervenuta anche la prescrizione, la Corte ha precisato che il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole e va applicato; ha altresì annullato la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione della pena (poiché non è possibile desumere dagli atti quale reato, tra quelli in continuazione, sia stato considerato il più grave ai fini della misura della pena). Il secondo motivo è stato rigettato: la richiesta di sostituzione ex art. 20-bis c.p. era stata formulata solo nelle conclusioni scritte e in modo generico, senza specifica e motivata richiesta nell'atto di gravame, rendendola inammissibile. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto sufficienti le spiegazioni rese dal perito sulle ragioni scientifiche della divergenza diagnostica e ha motivato la non necessità di rinnovare l'istruttoria.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 hanno reso, per il reato in questione, necessaria la querela della persona offesa per la procedibilità; l'assenza di querela determina l'improcedibilità dell'azione penale.
d.lgs. n.150/2022, art. 85 comma 1
Stabilisce i termini entro i quali la persona offesa può eventualmente convertire una denuncia in querela; nei fatti non risulta che tale termine sia stato rispettato.
art. 20-bis c.p.
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive possono essere richieste dalla difesa, ma la Corte richiede che la richiesta sia formulata specificamente e motivatamente nell'atto di gravame; una mera conclusione generica in udienza o nelle conclusioni scritte è inammissibile.
art. 625 n. 7 c.p.
Citato quale aggravante contestata inizialmente e poi esclusa in sede di appello; la Corte d'appello aveva confermato la condanna escludendo questa aggravante.
art. 99 c.p.
Riferito in relazione all'aggravazione per recidiva; influisce sul calcolo della pena e sulla determinazione dei termini di prescrizione.
art. 624-bis c.p.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena base e al fatto che la Corte distò dal minimo edittale; l'incertezza su quale reato in continuazione sia stato ritenuto più grave ha reso necessario il rinvio per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta richiede la querela per la procedibilità, va verificato se la persona offesa abbia effettivamente presentato querela entro i termini di legge; la semplice denuncia non è sufficiente a mantenere l'azione penale.
- L'assenza della condizione di procedibilità (querela) comporta improcedibilità: ove sussista, il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole e prevale anche sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
- Le richieste di trasformazione o sostituzione della pena (es. art. 20-bis c.p.) devono essere formulate in modo specifico e motivato nell'atto di impugnazione; richieste generiche nelle sole conclusioni scritte o non specificamente dedotte possono essere dichiarate inammissibili e il loro mancato esame non costituisce vizio.
- Divergenze tra perizie dello stesso esperto in procedimenti diversi non impongono automaticamente la riapertura dell'istruttoria: è decisivo se il perito abbia fornito spiegazioni scientifiche convincenti della discrepanza; la mera asserzione della difesa non è sufficiente per ottenere la rinnovazione.
- Quando la sentenza di merito non consente di comprendere correttamente la commisurazione della pena (ad esempio perché non è chiaro quale reato in continuazione sia stato considerato prevalente), la Corte di legittimità può annullare e rinviare la determinazione del trattamento sanzionatorio al giudice d'appello competente.
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