Sentenza n. 3275/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione della Regione Lazio - Direzione Ciclo dei Rifiuti n. G15268 del 18 novembre 2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 3/12/2024, avente ad oggetto “Avviso Pubblico per il potenziamento, l’efficientamento e l’innovazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.G03338 del 25 marzo 2024 – Approvazione degli elenchi delle domande escluse e delle domande non ammissibili”, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché sconosciuto, lesivo per il ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della domanda del Comune di Anzio dall'avviso pubblico regionale per il potenziamento, l’efficientamento e l’innovazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Anzio ha impugnato l’atto regionale di esclusione del progetto presentato per l’ammissione a finanziamento, deducendo violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta e irragionevolezza. Il progetto riguardava l’ammodernamento di due strutture adibite a ecocentri. Il Comune contestava, in sostanza, la valutazione regionale di non coerenza dell’intervento con le finalità dell’avviso pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione, poiché la Regione aveva indicato che le lavorazioni per l’ammodernamento dei due ecocentri non rientravano in alcuna delle tipologie di intervento previste dall’art. 1 dell’avviso e che non risultava il conseguente aumento della percentuale di raccolta differenziata. Secondo il giudice, l’incremento della raccolta differenziata costituiva la finalità comune dei progetti finanziabili e il Comune non aveva dimostrato, mediante l’elaborazione progettuale, che l’intervento avrebbe prodotto tale incremento. La mancata puntuale dimostrazione dell’incremento percentuale era quindi sufficiente a giustificare l’esclusione. Il TAR ha inoltre escluso il travisamento dei fatti e ha ricondotto la valutazione dell’Amministrazione regionale all’esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di vizi macroscopici quali manifesta irragionevolezza o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria
L’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione agli esiti dell’istruttoria; nel caso concreto era sufficiente indicare la non riconducibilità dell’intervento alle tipologie dell’avviso e la mancata dimostrazione dell’incremento della raccolta differenziata.
art. 1 dell’avviso pubblico per il potenziamento, l’efficientamento e l’innovazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
La finalità comune dei progetti finanziabili è l’incremento della percentuale di raccolta differenziata attraverso le tipologie di intervento previste dall’avviso; la mancata dimostrazione del perseguimento di tale finalità legittima l’esclusione del progetto.
Massime di principio
- In una procedura pubblica di finanziamento, l’obbligo di motivazione dell’esclusione è assolto quando l’amministrazione indica chiaramente la non riconducibilità del progetto alle tipologie di intervento ammesse e la mancata realizzazione della finalità essenziale prevista dall’avviso.
- Quando l’avviso pubblico subordina l’ammissione a finanziamento al conseguimento di un risultato specifico, il proponente deve dimostrare, attraverso l’elaborazione progettuale, il collegamento tra gli interventi proposti e quel risultato; la mancata puntuale dimostrazione può giustificare l’esclusione.
- La valutazione amministrativa sulla coerenza di un progetto con le finalità e le tipologie di intervento previste da un avviso pubblico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto per vizi macroscopici, quali manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Non sussiste travisamento dei fatti quando l’esclusione è fondata sulla mancata dimostrazione, da parte del proponente, del risultato richiesto dall’avviso, anche se gli interventi descritti nel progetto sono astrattamente riferibili all’ambito materiale considerato.
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