Cassazione Penale, Sentenza n. 11686/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello ritenendolo generico; nel ricorso di cassazione vengono proposti due motivi: (1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello qualificato come "generico" un atto di appello che in realtà conteneva doglianze specifiche; (2) mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei reati contestati (artt. 481, 476 e 479 c.p.) al momento dell'adozione dell'atto impugnato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i motivi fondati. Ha accertato che l'atto di appello non era generico e che la Corte d'appello non aveva adeguatamente esaminato la doglianza. Ha quindi verificato il decorso dei termini di prescrizione: i reati di cui agli artt. 481, 476 e 479 c.p. si sono estinti per prescrizione in data rispettivamente 27/09/2022 e 01/10/2022, tenuto conto del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei e delle sospensioni per rinvii per impedimento del difensore (dal 23/04/2021 al 14/07/2021, 61 giorni; dal 14/07/2021 al 26/11/2021, 69 giorni). Per tali ragioni la sentenza penale impugnata è stata annullata senza rinvio per gli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile agli effetti civili. Inoltre non è stata disposta la condanna alle spese in favore della parte civile, poiché il difensore della parte civile non ha svolto attività difensiva utile (si è limitato a conclusioni generiche), richiamando il principio indicato dalla Sez. U. n. 877/14.07.2022 (Sacchettino).
Norme richiamate
art. 481 cod. pen.
reato contestato; valutato nel calcolo della prescrizione e dichiarato estinto per prescrizione
art. 476 cod. pen.
reato contestato; valutato nel calcolo della prescrizione e dichiarato estinto per prescrizione
art. 479 cod. pen.
reato contestato; valutato nel calcolo della prescrizione e dichiarato estinto per prescrizione
Regole sulla prescrizione (termine massimo indicato in sentenza: anni sette e mesi sei)
la prescrizione va calcolata tenendo conto delle sospensioni intervenute per rinvii dovuti all'impedimento del difensore; tali sospensioni allungano il termine ma, anche considerate, i reati sono risultati estinti nelle date indicate
Sez. U. n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
principio secondo cui, nel giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se ha effettivamente svolto una attività utile (anche mediante memorie scritte) diretta a contrastare la pretesa avversa
Massime di principio
- Un atto di appello non può essere dichiarato generico in modo apodittico: il giudice deve esaminare le specifiche doglianze e motivare la loro inammissibilità o genericità
- La prescrizione va calcolata con attenzione includendo eventuali sospensioni dei termini (es. per rinvii per impedimento del difensore); anche sospensioni relativamente brevi possono influire sulla decorrenza finale
- Se i reati risultano prescritti al momento dell'adozione dell'atto impugnato, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per gli effetti penali
- In sede di legittimità camerale non partecipata, la parte civile può ottenere le spese solo se dimostra di aver fornito un contributo utile alla decisione (es. memorie scritte); altrimenti la condanna alle spese può non essere disposta
- La Corte di legittimità può distinguere tra effetti penali e civili del ricorso: anche se si annulla la sentenza per prescrizione, può dichiarare inammissibile il ricorso negli effetti civili quando ricorrono le condizioni previste
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11571/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11573/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11574/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11575/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11577/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11578/2024 del 20/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →