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Sentenza

Sentenza n. 1596/2026 - Salerno, Sezione 1

Per l’esecuzione della sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori e di € 750,00 per spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori per le annualità 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché di € 750,00 per spese di lite. Ha dedotto che il titolo, notificato in forma esecutiva al Ministero il 31 luglio 2024, era passato in giudicato e che, nonostante il decorso del termine previsto per l’adempimento, l’Amministrazione non aveva pagato. Ha chiesto di dichiarare l’obbligo di conformarsi al giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali. Nel merito lo ha accolto: il titolo era stato correttamente notificato ed era passato in giudicato, mentre il Ministero non aveva dimostrato il pagamento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notifica della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla ricezione della richiesta della ricorrente, corredata dalla dichiarazione di persistente inottemperanza. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari al pagamento, inclusi gli adempimenti contabili e il reperimento delle somme; la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non è causa legittima di impedimento. Non è previsto un compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, CPA e IVA.

Norme richiamate

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    L’azione esecutiva contro l’Amministrazione per il pagamento di somme è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, secondo il combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva per ottenere il pagamento di somme dovute in forza di un titolo giurisdizionale è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, una volta accertati la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il mancato pagamento, spetta all’Amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di svolgere tutte le attività amministrative e contabili necessarie al pagamento; l’assenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non giustifica il mancato adempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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