Sentenza del 14/03/2022 n. 8200 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimi (salvo per aree adibite a deposito) gli avvisi di accertamento Tarsu 2005/2009 notificati a SIOT sulle aree scoperte (circa 1.000.000 mq) interne allo stabilimento oleodotti: superfici a prato attorno ai serbatoi che producono erba da sfalcio assimilata ai rifiuti urbani. Il Comune contestava la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507/1993 (art. 62 e art. 68), sostenendo che le aree scoperte produttive di rifiuti urbani o assimilati sono imponibili e che l'esenzione prevista per superfici di lavorazione industriale non può essere estesa a aree che, pur funzionalmente collegate allo stabilimento, non producono rifiuti speciali non assimilabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso di SIOT. Ha ritenuto che le aree scoperte in oggetto siano imponibili ai fini Tarsu perché produttive di rifiuti urbani assimilati (erba da sfalcio), e che la mera funzionalità o unitarietà del complesso industriale non determini l'esenzione. Ha inoltre escluso che le norme di prevenzione/sicurezza (es.: obbligo di manutenzione dell'erba) esonerino dal regime di raccolta comunale; ha compensato le spese del merito e condannato SIOT alle spese di legittimità (liquidate in Euro 14.000,00 oltre Euro 200,00).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993
L'art. 62 stabilisce il presupposto impositivo: la tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, salvo specifiche esclusioni. La Corte interpreta che le aree che producono rifiuti urbani o assimilati (es. erba da sfalcio) rientrano nella base imponibile e non sono esentate per il solo fatto di essere funzionalmente collegate a un'attività industriale, salvo che producano rifiuti speciali non assimilabili.
D.Lgs. n. 507/1993
L'art. 68 attribuisce ai Comuni potere regolamentare e prevede l'intassabilità, in linea di massima, delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani. La Corte chiarisce che tale intassabilità concerne solo le superfici direttamente produttive di rifiuti speciali non assimilabili e non può estendersi alle aree scoperte che, pur funzionalmente connesse, producono rifiuti assimilati.
D.M. 31 luglio 1934
La norma di prevenzione/sicurezza (obbligo di mantenere l'erba bassa sugli argini ecc.) attesta l'obbligo di manutenzione e la produzione periodica di sfalci ma, secondo la Corte, non incide sulla qualificazione del rifiuto né esonera dall'obbligo di raccolta/smaltimento comunale delle parti vegetali assimilate agli urbani.
Cass. civ., sez. V, sent. n. 25573/2009
Giurisprudenza richiamata per il principio che sono escluse dall'esazione le porzioni di aree dove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dal processo produttivo, mentre aree destinate ad immagazzinamento o altre aree dello stabilimento rientrano nella tassazione ordinaria. Il principio è applicato anche al caso di aree scoperte di separazione/copertura che non producono rifiuti speciali non assimilabili.
Cass. civ., sez. V, sent. n. 10813/2010
Ulteriore giurisprudenza di supporto al principio secondo cui la mera funzionalità o collegamento con il processo produttivo non determina di per sé l'esenzione dalla tassa per aree che producono rifiuti assimilati agli urbani.
Massime di principio
- La semplice appartenenza di aree scoperte a un unico complesso industriale non comporta automaticamente esenzione Tarsu: rileva la natura del rifiuto prodotto (urbano/assimilato vs. speciale non assimilabile).
- Le superfici sono esenti solo se, per specifiche caratteristiche e destinazione, formano di regola rifiuti speciali non assimilabili derivanti direttamente dal processo produttivo; in caso contrario sono imponibili anche se funzionalmente connesse all'attività industriale.
- Norme di sicurezza o di prevenzione che impongono manutenzioni (es. taglio dell'erba) non modificano la qualificazione del rifiuto prodotto né escludono l'obbligo di raccolta/smaltimento comunale.
- L'autosmaltimento o l'accessibilità limitata delle aree non esclude di per sé l'imponibilità: conta la natura del rifiuto e il regime di raccolta previsto dalla normativa comunale e nazionale.
- Per valutare l'esenzione è necessario un accertamento fattuale sulla tipologia di rifiuto effettivamente prodotto: se vi è ragionevole prova che i rifiuti siano speciali non assimilabili, l'esenzione può trovare applicazione; in mancanza di tale prova prevale l'imposizione.
- I regolamenti comunali (art. 68) non possono estendere esenzioni oltre i limiti stabiliti dalla legge nazionale: occorre verifica testuale e di raccordo con l'art. 62.
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