Cassazione Penale, Sentenza n. 42638/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP del 05/10/2021 che, non accogliendo la richiesta di archiviazione relativa al delitto di cui all'art. 610 c.p., aveva ordinato la formulazione dell'imputazione coatta "in relazione ai fatti storici sopra descritti" ma riclassificandoli sotto le fattispecie degli artt. 660 e 674 c.p. Il PM deduceva l'abnormità dell'ordinanza sostenendo che il GIP non poteva imporre l'imputazione coatta per reati per i quali non fosse già intervenuta iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'art. 335 c.p.p., invadendo così la sfera di discrezionalità dell'esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, dichiarando il motivo infondato. La Corte ha ritenuto che il GIP, nel caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione, possa ordinare al PM di formulare l'imputazione anche quando si tratti della stessa fattispecie fattuale previamente iscritta nel registro delle notizie di reato ma ricondotta a diversa qualificazione giuridica (qui artt. 660 e 674 c.p.). La sentenza sottolinea il criterio discriminante: non è abnorme l'ordine di imputazione coatta se riguarda i medesimi fatti già oggetto di indagine/iscrizione e soltanto ne muta la qualificazione giuridica; è invece abnorme l'ordine se riguarda persone non indagate o reati diversi rispetto a quelli per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione.
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. pen.
Disciplina l'udienza camerale in caso di opposizione della persona offesa e prevede che, se il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione, disponga che il pubblico ministero formuli l'imputazione entro dieci giorni o, se necessarie ulteriori indagini, le indichi al PM con termine per svolgerle.
art. 335 cod. proc. pen.
Regola l'iscrizione nel registro delle notizie di reato: la sua esistenza è elemento rilevante per valutare se il GIP possa ordinare l'imputazione coatta su fatti già oggetto di indagine.
art. 610 cod. pen.
Norma del codice penale relativa alla molestia e violenza privata, che era la qualificazione originaria delle condotte oggetto della richiesta di archiviazione.
art. 660 cod. pen.
Norma penale indicata dal GIP come diversa qualificazione giuridica dei fatti medesimi rispetto all'art. 610; la Corte ammette la possibilità di riqualificazione giuridica delle stesse fattispecie fattuali.
art. 674 cod. pen.
Ulteriore norma penale richiamata dal GIP nella riclassificazione delle condotte; la Corte ritiene compatibile l'ordine di imputazione coatta quando si tratti dei medesimi fatti originariamente iscritti.
Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013
Giurisprudenza che individua i casi di abnormità dell'imputazione coatta quando l'ordine riguarda persone non indagate o reati diversi da quelli per i quali il PM ha chiesto l'archiviazione; richiamata per delimitare i poteri del GIP.
Sez. U. n. 40984 del 22/03/2018
Affermata la possibilità di ricorrere per cassazione contro l'atto abnorme del GIP che impone l'imputazione per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione; ribadisce il principio di autonomia dell'azione penale e i limiti all'intervento del GIP.
Corte costituzionale (sent. n. 88/1991, n. 478/1993, n. 176/1999)
Richiamate per il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e per i limiti del controllo giudiziale sull'azione del PM; usate a supporto della distinzione tra poteri del PM e poteri del GIP.
Massime di principio
- Il GIP può ordinare l'imputazione coatta ai sensi dell'art. 409 c.p.p. quando non accoglie la richiesta di archiviazione, ma tale ordine deve riguardare i medesimi fatti già oggetto di indagine/iscrizione; non è necessario che la qualificazione giuridica rimanga identica.
- È abnorme l'ordine di imputazione coatta se rivolto a soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato o se concerne fatti diversi rispetto a quelli per cui il PM ha chiesto l'archiviazione; in tali ipotesi il GIP deve limitarsi a ordinare l'iscrizione ex art. 335 c.p.p.
- La distinzione chiave è fattuale: verificare l'identità dei "fatti storici" contestati tra la richiesta di archiviazione del PM e l'ordinanza del GIP; se i fatti sono gli stessi, la riqualificazione giuridica è ammissibile.
- Il ricorso per cassazione contro l'atto abnorme del GIP è percorso esperibile dalla persona sottoposta a indagine; il PM può impugnare l'ordinanza ma la Corte verifica il rispetto dei limiti di competenza tra PM e GIP.
- Nella valutazione procedurale, controllare sempre se vi è stata preventiva iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e se il GIP ha rispettato le forme dell'udienza camerale previste dall'art. 409 c.p.p.
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