Cassazione Civile, Ordinanza n. 12584/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito un fallimento in un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., aveva chiesto la liquidazione dei propri compensi. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo competente il giudice delegato del fallimento. Il professionista ha impugnato tale ordinanza con ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 83 e 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, quando il fallimento è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato per mancanza di attivo, la liquidazione degli onorari spetta al giudice davanti al quale l’attività difensiva è stata svolta, e non al giudice delegato, salvo il diverso caso in cui il compenso debba gravare sulla procedura fallimentare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando l’ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione affinché provveda alla liquidazione dei compensi del difensore e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la disciplina speciale dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002 riguarda solo l’ammissione ex lege al patrocinio del fallimento, mentre per la liquidazione del compenso trova applicazione la regola generale degli artt. 82 e 83 del medesimo testo unico, cioè la competenza del giudice che ha trattato il processo. L’art. 25 l.fall. resta eccezione limitata all’ipotesi in cui il compenso sia posto a carico della procedura e debba essere valutato dal giudice delegato.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
giudizio ex art. 700 c.p.c.
indica il procedimento cautelare nel quale il difensore aveva prestato attività professionale oggetto di liquidazione.
art. 25, comma 1, n. 6, l. fall.
competenza esclusiva riconosciuta dalla legge
richiamato dal giudice di merito come base della competenza del giudice delegato; la Corte ne limita però l’operatività ai soli compensi richiesti per attività gravanti sulla procedura fallimentare.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
viene indicato, insieme all’art. 83, come norma generale di riferimento per la liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore da parte dell’autorità giudiziaria che ha proceduto.
art. 83 d.P.R. n. 115/2002
attribuisce all’autorità giudiziaria che ha trattato il processo il potere di liquidare i compensi spettanti al difensore.
art. 144 d.P.R. n. 115/2002
nel processo in cui è parte un fallimento, il decreto che attesta l’indisponibilità del denaro necessario per le spese comporta l’ammissione ex lege del fallimento al patrocinio
la specialità di questa norma riguarda solo l’ammissione automatica del fallimento al patrocinio a spese dello Stato; per la liquidazione del compenso si applica la disciplina generale.
Massime di principio
- Quando un fallimento è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato per indisponibilità di denaro, la specialità dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002 incide sulla sola fase dell’ammissione al beneficio, non anche sulla competenza per la liquidazione del compenso al difensore.
- La liquidazione degli onorari del difensore, salvo che il compenso debba gravare sulla procedura fallimentare, spetta al giudice dell’attività processuale svolta, in applicazione degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
- La competenza del giudice delegato prevista dalla legge fallimentare costituisce eccezione circoscritta ai casi in cui sia necessaria una valutazione dell’opera professionale rispetto agli interessi della procedura, non potendo essere estesa automaticamente a tutte le ipotesi in cui la parte sia un fallimento.
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