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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13901/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Un comune aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società subentrata, quale cessionaria di ramo d'azienda, in un contratto di locazione di un fondo destinato a impianto per telecomunicazioni. Il contratto prevedeva un canone aggiuntivo per l'ospitalità di ulteriori operatori telefonici. Il credito azionato comprendeva somme riferite sia a periodi anteriori al subentro della società cessionaria, quindi maturate in capo alla cedente, sia a periodi successivi. La società opposta aveva contestato la propria legittimazione passiva per i debiti anteriori alla cessione e aveva dedotto di avere comunque pagato gli importi dovuti per il periodo successivo, producendo contabili di bonifico. In appello il comune aveva sostenuto la responsabilità solidale della cessionaria anche per i debiti pregressi del cedente; la società, divenuta poi ricorrente per cassazione, ha censurato la sentenza della corte territoriale con quattro motivi: violazione dell'art. 36 l. 392/1978 e degli artt. 1406 e 1409 c.c. per avere affermato la responsabilità della cessionaria verso il locatore per canoni non pagati dal cedente; violazione degli artt. 2558 e 2560 c.c. per avere escluso l'applicazione del regime dei debiti d'azienda; violazione degli artt. 1199, 115 e 416 c.p.c. per avere ritenuto insufficiente la prova del pagamento tramite sole contabili bancarie; violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere imposto al creditore la prova dell'effettivo mancato accredito sul conto corrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché non si confrontavano con l'orientamento consolidato di legittimità in tema di cessione del contratto di locazione ex art. 36 l. 392/1978, orientamento secondo cui il cessionario risponde anche dei canoni non pagati dal cedente, in quanto la disciplina speciale consente la successione nel contratto di locazione con effetti che comprendono anche la posizione debitoria pregressa, e non trova applicazione il limite dell'art. 1406 c.c. sulle prestazioni già eseguite né la disciplina dell'art. 2560 c.c. sui debiti d'azienda, quando il debito è collegato a un rapporto contrattuale non esaurito. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sentenza impugnata sul difetto di prova dell'effettivo pagamento, osservando che le contabili di bonifico non bastano, da sole, a dimostrare l'avvenuto incasso da parte del creditore in mancanza di quietanza o di prova dell'accredito nella sua disponibilità; inoltre, le censure erano formulate in modo non specifico, senza chiarire contenuto e oggetto dei bonifici e delle allegazioni. Non essendovi difese dell'intimato nel giudizio di legittimità, non sono state liquidate spese.

Norme richiamate

  • art. 36 L. 392/1978

    La cessione della locazione contestuale alla cessione o locazione dell'azienda è disciplina speciale e atipica rispetto alla cessione generale del contratto; il cessionario succede nella posizione contrattuale e può essere ritenuto responsabile anche per i canoni non pagati dal cedente, in coerenza con la ratio di tutela del locatore.

  • art. 1406 c.c.

    Non è invocabile per escludere la responsabilità del cessionario rispetto a prestazioni o obbligazioni già maturate nel rapporto locatizio ceduto, quando operi la disciplina speciale dell'art. 36 l. 392/1978.

  • art. 1409 c.c.

    La successione del cessionario nel contratto di locazione comporta che il cessionario, quale nuovo conduttore, possa subire gli effetti del contratto nella sua interezza, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato per affermare che le posizioni contrattuali non esaurite seguono la sorte del contratto e transitano con esso nel trasferimento d'azienda.

  • art. 2560 c.c.

    Non si applica ai debiti che derivano da un rapporto contrattuale non esaurito e subentrato ex art. 2558 c.c.; il regime dei debiti d'azienda vale per i debiti considerati in sé e non per quelli connessi a posizioni contrattuali ancora in corso.

  • art. 1199 c.c.

    Il pagamento richiede prova dell'effettiva liberazione del debitore; la mera produzione di contabili di bonifico non basta senza quietanza o prova dell'accredito nella disponibilità del creditore.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di non contestazione non può superare il difetto di prova dell'effettivo pagamento quando la censura non individua specificamente l'oggetto della contestazione.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle difese nel rito del lavoro/speciale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere della prova è stata respinta perché la ricorrente non ha chiarito il contenuto della prova che assumeva gravante sul creditore; il difetto di prova del pagamento restava a carico del debitore che lo invocava.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non idonee a scalfire la conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando non si confronta con il filtro dell'orientamento consolidato di legittimità e non indica ragioni per discostarsene.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nella cessione della locazione contestuale alla cessione d'azienda ex art. 36 l. 392/1978, il cessionario può rispondere anche dei canoni o degli oneri locatizi già maturati e non pagati dal cedente, poiché la disciplina speciale tutela il locatore e non si esaurisce nella sola successione per il futuro.
  • Quando il debito è collegato a un rapporto contrattuale non esaurito e il cessionario è subentrato nella posizione contrattuale, non si applica il regime dei debiti d'azienda dell'art. 2560 c.c., che opera per debiti considerati autonomamente e già scissi dal rapporto contrattuale.
  • Il pagamento effettuato mediante bonifico bancario si prova con l'effettivo accredito della somma nella disponibilità del creditore; la sola contabile dell'ordine impartito alla banca non è, di per sé, prova sufficiente dell'adempimento.
  • Le doglianze su non contestazione e onere della prova devono essere specifiche e autosufficienti: non è ammissibile censurare la decisione se non si chiarisce quale fatto concreto sarebbe stato non contestato o quale prova, in concreto, si pretenderebbe gravasse sull'altra parte.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo conforme a giurisprudenza consolidata senza confrontarsi con il precedente orientamento e senza indicare argomenti seri per il suo superamento.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeCessione del creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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