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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33193/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato i maggiori ricavi di una società ai fini delle imposte dirette, applicando uno studio di settore. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva corretto solo in parte la pretesa, rideterminando i ricavi accertati e le sanzioni. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi contro la sentenza della CTR. Nel frattempo, nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria deducendo di avere presentato due distinte domande di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi della cd. rottamazione-quater, entrambe accolte; per una risultava anche il pagamento integrale, per l’altra un piano rateale in corso. Ha chiesto, perciò, la sospensione del giudizio nelle more dei pagamenti. La Corte ha esaminato in via preliminare tale sopravvenienza, ritenendo che l’adesione alla definizione agevolata, con il positivo riscontro dell’agente della riscossione e la documentazione dei pagamenti già eseguiti, integrasse la fattispecie di estinzione del giudizio prevista dalla legge, senza necessità del pagamento integrale dell’intero piano rateale. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del processo, con assorbimento delle censure di merito proposte nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex d.l. n. 197 del 2022. Ha ritenuto che l’estinzione processuale si perfezioni con la dichiarazione di adesione, la comunicazione dell’agente della riscossione sul quantum dovuto e la prova dei pagamenti già effettuati, senza che sia necessario attendere il pagamento dell’intero piano rateale. La pronuncia impugnata non è stata quindi esaminata nel merito, e il ricorso non è stato deciso sulle censure prospettate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione produce effetti sostanziali e processuali; la domanda del debitore avvia un meccanismo che può condurre all’estinzione del giudizio pendente.

  • art. 1, comma 235, L. n. 197/2022

    La dichiarazione di adesione del contribuente alla procedura di rottamazione-quater, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione, è parte del perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    Prevede una fattispecie speciale di estinzione del processo pendente che non richiede il pagamento integrale dell’intero debito rateizzato, ma solo il perfezionamento della procedura e la prova dei pagamenti già scaduti ed effettuati.

  • art. 111 Cost.

    La durata del processo deve essere ragionevole; tale parametro è utilizzato come criterio ermeneutico per evitare che il giudizio resti sospeso per tutto il periodo del piano di rateazione.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria è stata usata per allegare i fatti sopravvenuti relativi alla definizione agevolata e chiedere la sospensione del giudizio.

Massime di principio

  • In tema di rottamazione-quater, l’estinzione del giudizio pendente può essere dichiarata anche se il contribuente non ha ancora pagato tutte le rate del piano, purché la procedura di definizione risulti perfezionata e siano documentati i pagamenti già scaduti ed eseguiti.
  • La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, accompagnata dalla comunicazione dell’agente della riscossione sulle somme dovute e sulle rate, sostituisce sul piano processuale la controversia originaria, nei limiti stabiliti dalla legge.
  • L’interpretazione delle norme sulla definizione agevolata deve essere coerente con il principio di ragionevolezza e con l’esigenza di durata ragionevole del processo, evitando soluzioni che impongano una sospensione fino alla scadenza dell’ultima rata.
  • La definizione agevolata incide non solo sul rapporto sostanziale tributario, riducendo la pretesa, ma anche sul processo pendente, determinandone l’estinzione nei casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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