Cassazione Penale, Sentenza n. 17483/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del GIP che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione ex art.671 c.p.p. tra più sentenze irrevocabili per violazioni della legge sugli stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto che alcune delle violazioni erano già state riconosciute in continuazione in sede di cognizione e che il fatto oggetto della prima sentenza si colloca temporalmente all'interno del periodo considerato dal giudice della cognizione, lamentando violazione dell'art.81 c.p. e carenza di motivazione, nonché l'erronea valutazione secondo cui la mera omogeneità delle violazioni non sarebbe sufficiente a provare l'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata ritenendola generica e insufficiente: il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente considerato che la continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione per alcuni reati né ha esaminato le specifiche condotte (tutte relative a violazioni della legge sugli stupefacenti) per spiegare il mancato riconoscimento della continuazione in esecuzione. Pertanto la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Salerno in diversa persona fisica, demandando un'autonoma e motivata valutazione.
Norme richiamate
art.671 cod. proc. pen.
domanda di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale per chiedere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione valuti anche il precedente riconoscimento in sede di cognizione.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali).
art.81 cod. pen. (cpv.)
Articolo richiamato in relazione alla disciplina della continuazione (unicum del disegno criminoso); la Corte interpreta che l'applicazione richiede prova dell'unicità del disegno criminoso e non può basarsi solo sulla contiguità temporale o sull'omogeneità delle condotte.
Corte costituzionale, sent. n.183 del 2013
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Principio che impone il rinvio ad un giudice diverso quando la decisione è annullata, per garantire imparzialità e corretto riesame.
Massime di principio
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi concreti e specifici che dimostrino l'unicità del disegno criminoso; la sola contiguità temporale e l'identità del titolo di reato sono indici insufficienti e possono indicare invece abitualità.
- In sede esecutiva il giudice deve tener conto delle valutazioni già effettuate in sede di cognizione: se il giudice della cognizione ha riconosciuto la continuazione per alcuni reati, il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo puntuale perché non riconosce lo stesso vincolo o perché lo esclude per taluni illeciti.
- La valutazione della continuità richiede l'esame concreto delle condotte (tempi, modalità, luoghi, finalità e collegamenti fra gli episodi) e non può restare su enunciati giurisprudenziali generici.
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è generica o omette di valutare le preesistenti conclusioni del giudice di merito, la decisione è viziata e la Corte può annullare con rinvio per nuovo esame.
- In caso di annullamento è necessario il rinvio a diverso magistrato per assicurare il principio di terzietà nel nuovo giudizio.
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